Incidente stradale: la determinazione e quantificazione dei danni

Cosa succede dopo la denuncia dell’incidente stradale e la richiesta di risarcimento dei danni?

 

L’assicurazione comunica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare la pratica di risarcimento del danno (il liquidatore) e provvede alla raccolta della documentazione utile e alla valutazione della veridicità dei fatti denunciati e delle eventuali responsabilità e corresponsabilità a carico dell'assicurato.

In particolare l'assicurazione provvederà all’accertamento dei danni lamentati:

- Danni che possono essere fisici sulla persona (in tal caso si parla anche di danno biologico): questi verranno accertati mediante una visita medico-legale effettuata da un medico incaricato dall'assicurazione che procederà agli opportuni accertamenti sulla persona del danneggiato e valuterà la congruità delle spese mediche eventualmente sostenute dall'assicurato. In questo caso è consigliabile farsi affiancare da un medico legale di fiducia che potrà interfacciarsi con il medico legale incaricato dall'assicurazione.

- Danni materiali sul veicolo o su altri beni materiali coinvolti nell’incidente stradale (indumenti, effetti personali, come occhiali, cellulare etc).

Se l’assicurazione valuta il danno risarcibile, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento. In caso contrario comunica allo stesso i motivi per cui ritiene di non dover risarcire il danno al richiedente.

 

La liquidazione del danno. Come avviene?

 

Come si quantifica il danno fisico subito dal danneggiato? Il danno risarcibile è composto dalle voci del danno materiale (ad esempio: spese mediche, spese riparazione veicolo) e dal danno biologico (fisico, psicologico e personalizzazione)

Quest’ultimo è composto, a sua volta da un danno temporaneo (detto invalidità temporanea) e da uno permanente (detto postumi permanenti).

 

La quantificazione dell’invalidità temporanea comincia dal momento in cui il sinistro è avvenuto, fino a quando il danno si stabilizza (si è guariti o non vi è più possibilità di peggioramento) ed è suddivisa in percentuali variabili dal 100% al 25% - più passa il tempo più decresce la percentuale - con quantificazione dei giorni per i quali si è subita la stessa.

 

Facciamo un esempio:

5 giorni al 100% (comportano un’inutilizzo totale della zona fisica interessata dal sinistro)

20 giorni al 75% (inutilizzo parziale)

30 giorni al 50%

40 giorni al 25%.

 

Una volta che il danno temporaneo si è stabilizzato è possibile valutare l’invalidità permanente che varia -oltre che in base all’entità del danno stesso – in base all’età del danneggiato.

 

La valutazione del danno è espressa in valori percentuali mediante l’applicazione di tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e da quello di Roma.

 

L’ultima voce del danno è costituita dalla personalizzazione dello stesso (più conosciuta come danno morale).

Questa rappresenta l’ulteriore “sofferenza” subita dal danneggiato in occasione del sinistro.

A titolo puramente esemplificativo, si pensi al caso di uno sportivo che, a causa del sinistro, ha dovuto rinunciare all’attività fisica per un determinato periodo.

Tale personalizzazione del danno è calcolata percentualmente sul complessivo danno temporaneo e permanente.

 

Di seguito un esempio pratico esempio di una possibile liquidazione del danno:

Invalidità temporanea: euro 500,00

Invalidità permanente: euro 2.500,00

Personalizzazione del danno (33% sul totale) euro 990,00

Spese mediche documentate: euro 1.000,00

Totale euro 4.990,00

 

Cosa deve fare il danneggiato quando riceve l’offerta di risarcimento del danno dall’assicurazione?

 

Una volta ricevuta l'offerta di indennizzo da parte dell'assicurazione, il danneggiato può decidere di accettarla e in tal caso l’assicurazione deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione.

Il danneggiato può anche dichiarare di non accettare l’offerta di risarcimento del danno: in tal caso, l’assicuratore deve inviare comunque la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione e il danneggiato potrà incassarla, quale acconto sul maggior danno, senza che questo pregiudichi le sue pretese.

 

Cosa fare se l’Assicurazione non formula un’offerta di risarcimento del danno o se non si ottiene un offerta adeguata?

Qualora non si fosse soddisfatti della gestione del sinistro da parte dell’assicurazione:

- perchè il termine per effettuare l’offerta di risarcimento del danno (30, 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni;

- oppure in caso di non congruità degli importi liquidati;

è possibile chiamare in giudizio l’assicurazione (e il danneggiante) al fine di ottenere il risarcimento del danno. Si precisa che in questo caso è necessaria l’assistenza di un avvocato (salvo cause di valore inferiori ad euro 1.033,00).

Prima di agire in giudizio, inoltre, è necessario tentare di risolvere la vertenza tramite la negoziazione assistita da avvocati. 

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