Incidente stradale: la determinazione e quantificazione dei danni

Cosa succede dopo la denuncia dell’incidente stradale e la richiesta di risarcimento dei danni?

L’assicurazione comunica al danneggiato il numero di sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare la pratica di risarcimento del danno e provvede all’accertamento dei danni fisici sulla persona (in tal caso si parla anche di danno biologico), attraverso visita medico-legale, e dei danni materiali sul veicolo tramite perizia. I danni materiali possono essere anche quelli relativi ad altri beni materiali coinvolti nell’incidente stradale (indumenti, effetti personali, come occhiali, cellulare etc).

Se l’assicurazione valuta il danno risarcibile, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento. In caso contrario comunica allo stesso i motivi per cui ritiene di non dover risarcire il danno al richiedente.

 

Cosa deve fare il danneggiato quando riceve l’offerta di risarcimento del danno dall’assicurazione?

Il danneggiato può accettare l’offerta di risarcimento del danno e in tal caso l’assicurazione deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione.

Il danneggiato può anche dichiarare di non accettare l’offerta di risarcimento del danno: in tal caso, l’assicuratore deve inviare comunque la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione e il danneggiato potrà incassarla, quale acconto sul maggior danno, senza che questo pregiudichi le sue pretese.

 

Cosa fare se entro i 90 giorni l’Assicurazione non formula un’offerta di risarcimento del danno?

Se il termine per effettuare l’offerta di risarcimento del danno (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la Compagnia abbia comunicato le sue intenzioni, il danneggiato può ricorrere al Giudice – ed esattamente al Giudice di Pace  per la richiesta di risarcimento dei danni fino a € 20.000,00 oppure al Tribunale per i danni di importo superiore).

Tuttavia prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, il decreto legislativo 28 del 2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale ha introdotto il preventivo obbligo di mediazione anche in caso di richiesta di risarcimento dei danni conseguente alla circolazione dei veicoli e natanti.

 

E’ sempre opportuno rivolgersi al proprio avvocato o notaio di fiducia per ottenere una consulenza legale che consenta di orientarsi verso la soluzione migliore per il proprio caso specifico.

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