Fondo di garanzia per le vittime della strada

 

Come comportarsi quando siamo stati coinvolti in un incidente stradale, ma il veicolo di controparte non sia assicurato o uno dei partecipanti al sinistro sia dia alla fuga senza poterlo identificare?

In questi casi interviene il c.d. Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: un istituto che provvede, previa prova di determinati requisiti (dei quali si tratterà a breve), a indennizzare chi abbia subito un sinistro e risulti privo di un “interlocutore”.

Il Fondo è finanziato tramite contribuzione da parte delle Compagnie Assicurative private in percentuale ai premi riscossi annualmente.

Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta.

 

Quali sono i casi di intervento?

Il Fondo per le vittime della strada provvede al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, in tutti quei casi in cui:

  • l’incidente è stato causato da veicolo o natante non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave, il Fondo risarcirà anche i danni alle cose, con una franchigia di 500,00 euro;
  • l’incidente è stato causato da veicolo o natante non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alla persona che i danni a cose, con una franchigia, per questi ultimi, di 500,00 euro; dal 2007 anche i danni materiali vengono risarciti integralmente;
  • l’incidente è stato causato da veicolo o natante assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di dissesto finanziario, che si trovano cioè in stato liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  • l’incidente è stato causato da veicolo o natante veicolo messo in circolazione contro la volontà del proprietario (ad esempio veicolo rubato): in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose delle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo;
  • in caso di sinistro provocato da veicoli arrivati in Italia da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) e avvenuto nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni: il Fondo di Garanzia per le vittime della strada provvede al risarcimento del danno sia a cose che a persone;
  • il sinistro sia causato da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo: anche in questo caso, il Fondo provvede a risarcire i danni sia a cose che a persone.

 

Come funziona in questo caso la procedura di risarcimento?

Non potendo procedersi con compilazione del modulo di constatazione amichevole, chi ha subito dei danni è tenuto a compilare (in doppia copia) un modulo reperibile sul sito di Consap.

All’interno di questo modulo è necessario indicare:

  • Data, ora e luogo del sinistro;
  • Indicazione della dinamica del sinistro e indicazione di eventuali testimoni;
  • Presenza di danni a persone e a cose e descrizione degli stessi;
  • Indicazioni del soggetto danneggiante (se in possesso).

La richiesta, completa di allegati, va inviata per raccomandata o per Pec alla compagnia assicuratrice designata per la regione dove si è verificato il sinistro.

Infatti, ai sensi dell’art. 285 del codice delle Assicurazioni private, ogni anno l’Ivass designa come gestori della pratica diverse imprese assicurative competenti per le varie regioni italiane.

La seconda copia va inviata direttamente a Consap a richiestedirisarcimento@pec.consap.it. o a mezzo raccomandata a Consap – Fondo Vittime della Strada – Via Yser 14 – Roma.

 

Aperto il sinistro si procederà come se il sinistro fosse avvenuto con le procedure ordinarie.

Esauriti gli adempimenti utili alla valutazione e alla quantificazione del danno, la compagnia assicurativa provvede a risarcire i danni. La compagnia provvederà, a sua volta, a recuperare la somma erogata dal Fondo medesimo.

 

Qualora il soggetto danneggiato non ritenga congrua l’offerta, si procederà giudizialmente (con l’assistenza di un avvocato nelle cause di valore superiore ad euro 1.033,00) nei confronti sia della Compagnia Assicuratrice designata che nei confronti del Consap.

 

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