Sono genitore vedovo. Se dovessi morire anche io, posso nominare da ora un tutore per i figli?

Ho due figli minorenni e il padre è morto. Se dovessi morire anche io, come posso affidarli al mio attuale compagno? Basta un accordo tra di noi?

Famiglia (25/03/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

In caso di commorienza dei genitori, ovvero nel caso in cui l'un genitore deceda e successivamente venga a mancare anche l'altro, non esiste un automatismo di legge per l'affidamento dei figli minori rimasti orfani.

È sempre necessario l'intervento del Tribunale, per stabilire i soggetti (tutori) cui affidare i minori.

Al decesso dei genitori, infatti, l'ufficiale di stato informa il Giudice Tutelare, incaricato di nominare un tutore dei ragazzi. 

In tale schema, il Giudice terrà conto di un criterio di valutazione, prevalente sopra tutti gli altri: il miglior interesse dei minori.

Nel caso di specie, per miglior interesse dei minori si intende un assetto che loro consenta, se possibile, una continuità familiare con altro soggetto che degli stessi si sia già occupato (può essere un parente, come ad esempio i nonni o gli zii), una situazione economica capace di sostenere le esigenze dei minori (valutate secondo l’età, le abitudini e lo stile di vita acquisito, tra le altre) e, possibilmente, garantendo in generale le medesime abitudini, ovvero l’abitazione e/o la città di residenza.

Come può incidere rispetto a queste decisioni future il genitore che verrà meno?

La scrittura privata, di per sé sola, che suggerisce non è uno strumento del tutto idoneo.

È, invece, consigliabile redigere un testamento a tutti gli effetti (pertanto un documento scritto a penna di proprio pugno, con data e firma), mediante il quale si indichi la persona ritenuta idonea dal genitore a prendersi cura dei minori, indicandone le motivazioni.

Tra queste ultime certamente rileverebbe segnalare il rapporto già esistente tra i minori e il candidato affidatario, anche con eventuali riferimenti a fatti e/o documentazioni.

In alternativa, è possibile un atto avanti notaio (atto pubblico) o una scrittura privata autenticata dal notaio stesso.

Il Giudice Tutelare dovrà quindi verificare che il soggetto indicato dai genitori, sia in grado di assolvere quelli che sono i doveri tipizzati della responsabilità genitoriale: mantenere, educare ed istruire la prole e che sia “persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.” 

L’art. 348 del Codice Civile dispone: “Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.  

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.”

È inoltre da rilevare che, data l’età dei ragazzi, questi dovranno essere ascoltati dal Giudice Tutelare, per vagliare il rapporto con la persona indicata quale tutore.

Infatti, “Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace".

Ricordiamo che trattiamo di disposizioni unilaterali, svolte da parte del genitore disponente e non di un accordo con il futuro tutore.

Avvocato Fabrizio Tronca

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