Insisto con messaggi whatsapp e telefonate. Può essere stalking?

Buonasera, sono andata a convivere per 3 mesi con il mio ragazzo, lui 2 mesi fa mi ha lasciata.Da lì non mi do pace, sono rimasta in casa con lui per 2 settimane e non volevo andare via anche se lui continuava a ripetermi di andarmene.Alla fine mene sono andata.Ho continuato a inviargli messaggi per tornare insieme o altre domande sul nostro rapporto.Lui mi ha detto che sono molto assillante.Sono andata 3 volte sotto casa sua lui mi ha fatto entrare abbiamo parlato e cmq ci sono stati baci tra di noi.Però non ha voluto tornare con me. Ho continuato a mandargli messaggi ma non è cambiato niente. Ho ancora le sue chiavi di casa che non voglio dargli, lui continua a dirmi che gliele devo ridare però vuole che vado io a dargliele. Gli ho detto che se le rivuole deve venire a prendersele lui. Ora mi ha bloccata su WhatsApp perché dice che sono molto stressante con i messaggi, anche se non sono messaggi di minacce. Vorrei sapere ci sono i presupposti per essere denunciata per stalker? Grazie
Famiglia (22/11/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il reato di stalking o meglio di atti persecutori è disciplinato dall'art. 612-bis del Codice Penale che dispone: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita"

La norma ci spiega quali siano pertanto le condotte di natura illecita, il bene tutelato e gli effetti.

Gli atti persecutori per loro natura sono comportamenti che si ripetono nel tempo, incessantemente, costringendo la persona cui sono indirizzati a tollerare e subire delle condotte che ne condizionano sia la vita ed i rapporti esterni sia - e prima ancora - la propria volontà, sino a minare l'integrità psichica e fisica.

Trattiamo pertanto di una lesione della libertà personale e in particolare della libertà di autodeterminarsi, posto che subire con costanza le pressioni di un terzo, limita anche inconsapevolmente la serenità e la libertà con la quale di norma ci determiniamo ad agire nella vita quotidiana.

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Nel caso che ci sottopone ricorrono delle condotte reiterate, di diversa specie (dai whatsapp, alle telefonate, alla riottosità a lasciare la casa, così come il rifiuto di consegnare le chiavi) che possono senz'altro recare una natura vessatoria ed opprimente per il destinatario.

Certo è che la collocazione della fattispecie nel reato di stalking dipende anche da altri fattori, quali tra gli altri la durata nel tempo di tali condotte e il limite soggettivo e personale di tollerabilità del destinatario delle condotte stesse.

Giova sottolineare che non per le sole minacce si configura il reato di atti persecutori, ma anche per quell'insieme di comportamenti che, presi singolarmente, non sarebbero illeciti, mentre collocati in uno schema ripetitivo possono diventare assilanti e costringenti (cfr. "molesta" di cui all'articolo del Codice Penale).

Lo stesso gesto di non riconsegnare le chiavi, esponendo così il proprietario di casa ad un possibile stato d'ansia costituito dalla possibilità di "ritrovarsi" da un momento all'altro nel proprio domicilio una persona terza non più invitata, è certamente un atteggiamento foriero di timore, angoscia e quant'altro mini la serenità ed il diritto di vivere sereni nella propria abitazione e quindi potenzialmente, nel contesto descritto, penalmente rilevante. 

Resta fermo peraltro che detenere chiavi di un altrui appartamento comporta il possesso di fatto del bene, contro la volontà del proprietario, che configura altro illecito civile e penale.

Il suggerimento è pertanto di cessare le condotte descritte, se non gradite o se respinte dal destinatario, come di fatto lo stesso ha espressamente fatto. 

Nel caso più cauto, le condotte potrebbero infatti essere rubricate sotto il reato di molestie (art. 660 cod. pen. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516); nel caso più incisivo (ove l'effetto sia qualcosa di più del disturbo, quindi la causa di una patologia ansiogena), potrebbe appunto configurarsi reato di stalking.

Per la nostra Giurisprudenza, ovvero per la Cassazione, è assolutamente fondato che le molestie tramite whatsapp possano configurare le due fattispecie di reato sopra indicate. 

[Il reato di molestia alle persone può essere commesso anche via sms (short messages system). Messaggini insistenti e ripetuti costituiscono comunque una forma di disturbo della tranquillità privata che va ad integrare il reato di cui all’art. 660 c.p.- Cass. pen. Sez. I Sent., 26/04/2006, n. 16215]

Avvocato Fabrizio Tronca

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