Chi paga le spese della casa coniugale dopo la separazione?

Buonasera, mia sorella a seguito di separazione legale e successivamente divorzio con il proprio consorte, ha ottenuto dal Tribunale assegnazione della casa coniugale poiché nel .... dal matrimonio con separazione dei beni è nato un figlio. Abitazione di proprietà al 100 % dell ex marito. Nonostante che tra i due non c è stato nessun accordo per le spese condominiali, l Amministratore nonostante che sia a conoscenza della proprietà dell immobile e nonostante le mie rimostranze con missiva epistolare mediante raccomandata , continua incessantemente chiedere i pagamenti per la parte delle spese di proprietà. Tengo a precisare che mia sorella provvede ad ogni scadenza di rata a pagare le spese scale. Cosa deve fare? Anticipatamente si ringrazia.

Famiglia (10/10/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale che non è proprietario dell’immobile, come Sua sorella nel caso di specie, diventa titolare di un diritto personale di godimento; l’assegnazione è di tipo gratuito, ma ciò non esonera dal pagamento delle spese derivanti dall’uso dell’immobile.

Secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1847/2005, il Giudice, nella sentenza di separazione, ha il potere di stabilire, in base alle circostanze del caso concreto ed alla situazione economica delle parti, a chi spetti il pagamento delle spese condominiali.

Tuttavia, in mancanza di un preciso intervento del Giudice sulla questione (come nel caso di specie, ci sembra di capire), si ritiene che la corresponsione delle spese di condominio gravi sul coniuge assegnatario dell'immobile.

Di seguito specifichiamo dunque come devono essere ripartite le spese della casa coniugale.

Le spese condominiali ordinarie sono a carico del coniuge che occupa la casa (Sua sorella nel caso di specie), che dovrà sostenere le spese relative alle parti comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare (scale, accessori del condominio, ascensore), così come le varie utenze condominiali; non sono a carico del coniuge a cui è stata assegnata la casa, invece, tutte le spese straordinarie, come per esempio i costi di installazione di un nuovo ascensore o di sostituzione dell’impianto di illuminazione esistente o, ancora, le spese per la sostituzione della caldaia o per la manutenzione delle aree verdi comuni.

Allo stesso modo, all’interno dell’abitazione, sono a carico del coniuge assegnatario, oltre alle bollette, tutte le spese di manutenzione ordinaria dell’abitazione (la revisione annuale della caldaia, la riparazione di un elettrodomestico), così come quelle legate all’usura delle cose; gli interventi di tipo straordinario,  invece, come la sostituzione di pavimenti o dell’impianto di riscaldamento sono a carico del coniuge proprietario dell’immobile.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che, nel caso di specie, in assenza di un provvedimento giudiziale che disponga diversamente, le spese condominiali ordinarie sono interamente a carico di Sua sorella, assegnataria dell'immobile.

 

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