Io e mia moglie siamo separati e vorremo riconciliarci. Quale è l’iter?

Le scrivo per richiederle una informormazione per una riconciliazione tra me e mia moglie. Il nostro matrimonio è registrato ad Anzio e abbiamo fatto la separazione consensuale a Dicembre. Vorrei chiedere quali sono i documenti che dobbiamo presentare e l'iter burocratico da seguire. La procedura della riconciliazione prevede anche il coinvolgimento del tribunale (come separazione e divorzio)?

Famiglia (04/07/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Quando una coppia legalmente separata intenda rivivere il rapporto e quindi interrompere gli effetti giuridici della separazione, come correttamente osserva, procede con la riconciliazione.

Sotto il profilo sostanziale, non sarebbe obbligatoria alcuna procedura, posto che sarebbero sufficienti condotte e fatti che implicitamente intendano come la coppia si sia ricongiunta e quindi, per legge, il decorso temporale della separazione si interrompe/sospende.

Si pensi ad esempio a due coniugi separati che tornino a vivere insieme, o che svolgano le vacanze insieme.

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Al fine di dare riferimenti temporali certi ed avere una attestazione probatoria ufficiale, è possibile rendere una dichiarazione[1] da parte della coppia all'Ufficiale di stato civile presso l'Anagrafe Comunale.

Nella dichiarazione di riconciliazione resa dai coniugi, entrambi presenti, questi attesteranno e dichiareranno di:

  • avere contratto matrimonio;
  • essere legalmente separati a seguito del provvedimento del Giudice (verbale omologato di separazione);
  • essersi riconciliati.

Se necessario, i coniugi potranno anche produrre della documentazione attestante la ripresa del rapporto, che l'Ufficiale di stato civile unirà al volume pertinente nel registro dello stato civile.

Non è necessaria l'assistenza dell'avvocato per questa attività.

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[1] art. 157 c.c. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

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