Un alunno morde i compagni di classe. Quali responsabilità?
Nel momento in cui il minore viene consegnato all'istituto scolastico opera l'art. 2048 II comma del Codice Civile, che dispone: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza [c.c. 2049, 2056].
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto[1]".
La norma in parola pertanto spiega quali siano i soggetti responsabili della condotta dei minori, quindi deputati ad evitare che questi compiano un fatto illecito e un danno a terzi e che la responsabilità colposa si presuma.
Questa può essere esclusa, infatti, solo quanto il maestro provi di non aver potuto oggettivamente intervenire, per impedire il fatto dannoso (illecito).
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Nel caso in cui a Sua figlia sia inflitto un danno la responsaiblità presunta è delle maestre.
Sarebbe quindi opportuno indirizzare una comunicazione formale all’istituto scolastico, intimandogli di assumere i provvedimenti che prevengano condotte nocive per i bambini e predisponendo quindi i mezzi per la tutela di tutti i piccoli, sia di quelli attinti dai morsi, sia del bambino che li infligge per sfortunati problemi comportamentali.
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È inoltre necessario comprendere se i dedotti morsi abbiano comportato una lesione/patologia (in breve, una ferita a breve termine) e se sussistano quindi, oltre a particolari esigenze di prevenzione, anche gli estremi per richiedere un risarcimento del danno sofferto dalla bambina.
Nel caso, il soggetto legittimato passivo è la scuola unitamente alle maestre ed al Ministero competente, se trattiamo di scuola pubblica (la responsabilità si estende infatti alla pubblica amministrazione in tal caso, in forza del c.d. principio organico ex art.28 della Costituzione).
Avvocato Fabrizio Tronca
[1]Il precettore o il maestro d'arte, per liberarsi della presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2048 c.c., ha l'onere di provare che né lui, né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI, 17/04/2014)
FONTI
CED Cassazione, 2018