Insulti utilizzando il web. Si può chiedere un risarcimento?

buonasera. sul mio profilo facebook con privacy aperta ho postato una fotografia e 5 sconosciuti mi hanno insultato. probabilmente perchè vegani e io ho messo foto di una grigliata. offese abbastanza pesanti. posso chiedere un risarcimento ad ognuno dei 5? e in che misura? grazie. saluti
Risarcimento danni e responsabilità civile (30/09/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il diritto al risarcimento del danno sorge, in forza dell'art. 2043 del codice civile ("Qualunque fatto doloso o colposo [c.c. 935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338], che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [c.c. 2600, 2947; c.p. 185, 198]"), laddove una condotta contraria alla legge cagioni, in concreto, un danno ad un terzo.

Nel caso di specie, ove gli insulti che abbiano attinto la Sua persona siano stati tali da comportare una lesione del Suo decoro ed al Suo onore, anche considerata la diffusione a mezzo web ed in Sua assenza, potrebbe rilevarsi un profilo di illiceità e quindi di danno. (vd. diffamazione: reato che si sostanzia nel pronunciare o scrivere una frase offensiva dell’altrui reputazione innanzi a due o più persone, in assenza della vittima).

L'ipotesi giudiziaria potrebbe consistere in una querela, che avvii una azione penale, per diffamazione a mezzo web e nel conteso dell'azione penale costituirsi parte civile, richiedendo, in via equitativa (poichè è di ben difficile quantificazione economica la portata del danno da lesione al decoro) una somma a soddisfazione del diritto leso.

Valuti come una querela possa essere presentata ed efficace entro il termine di 90 giorni[1]dal compimento del fatto illecito.

Ove, invece, le frasi introdotte dagli altri utenti fossero riconducibili non tanto alla diffamazione, quanto alla “mera” ingiuria (fattispecie depenalizzata), sarà necessaria e sufficiente l’azione civile, mediante la quale allegare i fatti illeciti e provare come abbiano comportato un danno alla Sua persona.

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In conclusione, fermo restando il diritto a richiedere un risarcimento del danno ove effettivamente subito ed ove riconducibile a condotte illecite altrui, l’esigenza primaria sarà individuare la fattispecie di diritto nella quale collocare le condotte degli utenti Facebook che l’hanno molestata, al fine di attivare o l’azione penale (con costituzione di parte civile), ovvero esclusivamente l’azione civile.

Certamente confermiamo che si tratta di fattispecie che possano avere rilevanza giudiziaria.

 

 

 

[1]In tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul "web", atteso che l'interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la "rete" accedendo alla stessa direttamente o attraverso altri soggetti i quali in tal modo ne siano venuti a conoscenza. -Cass. pen. Sez. V, 29/05/2015, n. 38099 -

 

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