Dichiarazione giudiziale di paternità: quando può essere esperita l'azione?
A norma dell’art. 269 c.c., la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate solo nei casi in cui è ammesso il riconoscimento.
Il principio fondamentale che si ricava dalla norma sopracitata è che l’azione con la quale si chiede l’accertamento in sede giudiziale della genitorialità è ammessa in tutti i casi in cui il riconoscimento di un figlio è previsto come possibile dalla legge.
Perciò, per esempio, anche nell’ipotesi in cui il genitore che intenda effettuarlo era al momento del concepimento unito in matrimonio con altra persona (art. 250 c.c.) ed anche nell’ipotesi in cui il figlio sia nato da relazione incestuosa (art. 251 c.c. che prevede comunque in questo caso una previa autorizzazione giudiziaria).
L’azione non è invece ammessa quando il genitore ha meno di sedici anni (ex art. 250, ultimo comma c.c.) o nel caso in cui il figlio da riconoscere abbia già uno status di figlio (nato nel matrimonio o di figlio nato fuori dal matrimonio riconosciuto da entrambi i genitori), a norma dell’art. 253 c.c.
L’art. 253 c.c. prevede infatti che in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio (legittimo o legittimato) in cui la persona si trova.
Pertanto nel caso in cui Lei risulti attualmente figlio del marito di Sua madre, è necessario esperire l’azione di disconoscimento del Suo stato di figlio legittimo di costui, per prevenire un eventuale contrasto tra "status" e poter poi esperire l’azione di riconoscimento di paternità nei confronti del Suo padre biologico.
Avvocato Marta Calderoni