Mia figlia minorenne non intende più frequentare il padre. Come devo regolarmi?

Sono divorziata con una figlia di 15 anni, affidamento condiviso. Mia figlia non vuole più recarsi da suo padre, soprattutto per periodi superiori ad un weekend. Il padre preme per averla con sè. Come mi devo regolare? Potrebbe il padre rifiutare il pagamento delle spese a suo carico? 

Famiglia (13/07/2020)
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Autore:
Avvocato Alessandra Romanelli
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Risposta:

L'affidamento condiviso non va inteso come affidamento alternato o congiunto, nel senso che il collocamento fisico dei minori può essere disposto presso uno soltanto dei genitori e, dunque, una tale modalità di affidamento non implica tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore.

Occorre poi precisare che a 15 anni è fisiologico che la ragazza si possa rifiutare di dormire lontano dall'abitazione "principale" e comunque  se un figlio non vuol vedere il padre non può essere obbligato.

Detto questo però va altrettanto specificato che il giudice può obbligare il genitore a cui questi è affidato in maniera prevalente, o meglio che convive con lui, a favorire gli incontri, a sollecitare una riconciliazione tra figlio e l’altro genitore, a far sì che il diritto di visita del padre sia esercitato per come la sentenza di separazione o di divorzio aveva stabilito.

Il discrimine è molto rilevante. In estrema sintesi la scelta di vedere o non vedere l'altro genitore non deve in alcun modo essere condizionata.

Una recente decisione della Cassazione (Cass. ord. n. 11170 del 23.04.2019) ha  espressamente indicato che il genitore non collocatario non può imporre al figlio minorenne di stare con lui, se quest’ultimo rifiuta categoricamente ogni rapporto.

Al massimo il genitore può far ricorso al tribunale, affinché il giudice solleciti l’intervento dei servizi sociali per favorire il recupero del rapporto affettivo. Non si possono imporre rapporti affettivi – dice la Cassazione – visto che, per loro natura, sono incoercibili.

Il compito delle istituzioni è piuttosto quello di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlio.

Altra questione è invece il ritardo o l'omissione delle spese straordinarie.

L'obbligo al pagamento non può essere ritardato o condizionato agli incontri con il figlio. 

Non esistono però forme di autotutela, ma sarà sempre necessario rivolgersi all'autorità giudiziaria oltre che al buon senso che dovrebbe sempre e comunque prevalere nell'interesse comune del bene dei propri figli.

 

Avvocato Alessandra Romanelli

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