E' possibile omettere le pubblicazioni del matrimonio?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno precisare quanto segue.
A norma dell'art. 93 del nostro codice civile - intitolato Pubblicazione - la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.
La pubblicazione è dunque una formalità preliminare per il matrimonio civile o concordatario, che non può in alcun caso essere omessa, salvo ricorrano cause gravissime: a norma dell'art. 100 del Codice Civile, infatti, è prevista una riduzione del termine o addirittura l'omissione delle pubblicazioni nell'Albo pretorio, qualora ricorrano rispettivamente "cause gravi" e "cause gravissime".
Tale norma prevede infatti che il Tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione.
Il Tribunale può inoltre autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Nel caso di specie non sappiamo tuttavia quali potrebbero essere le "cause gravissime" che legittimino un Vostro ricorso al Giudice per chiedere (ed ottenere) l'omissione delle pubblicazioni.