Locazione e non conformità dell'immobile: che fare?
Gli articoli 1571 e s.s. c.c. regolano i rapporti tra locatore e conduttore e le obbligazioni principali posti a carico di ciascuno di essi.
L’art. 1578 c.c. espressamente prevede “se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna”.
La norma, dunque, ammette la risoluzione del contratto in caso di vizi dell’immobile locato a condizione che tali vizi non fossero conosciuti o facilmente conoscibili dal conduttore al momento della sottoscrizione del contratto.
Tuttavia, anche in caso di vizi conosciuti, nel caso specifico trova applicazione l’art. 1580 c.c. secondo cui: “se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia”.
Nel caso in esame, infatti, appare evidente che tanto la muffa quanto l’impianto elettrico arrecano dei danni alla Sua salute.
L’invasione dell’umidità, secondo la Giurisprudenza unanime, costituisce un vizio che incide sulla funzionalità strutturale dell’immobile impedendone il godimento; pertanto in presenza di tale vizio al conduttore è riconosciuta la possibilità di invocare la risoluzione del contratto.
A tal fine sarà necessario inviare (mediante raccomandata a/r) comunicazione alla proprietà con denuncia dei vizi della cosa ed espressa dichiarazione della volontà di recedere immediatamente dal contratto in essere.