Con quali modalità e tempi lo sfrattato può recuperare i beni lasciati in casa?

Buongiorno, sono stato sfrattato e quindi mi hanno cambiato la serratura della porta (dietro ovviamente convalida del giudice). Dentro ho lasciato tutte le mie cose. Come mi devo comportare ora? Devo per forza chiamante la proprietaria dell'appartamento e farmi aprire ogni volta per riuscire a prendermi le mie cose entro 6 giorni da oggi?  

Locazioni ad uso abitativo (22/10/2021)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

A seguito dell'esecuzione dello sfratto (liberazione forzata dell'immobile) può succedere che all’interno dell’immobile oggetto di sfratto esecutivo vi siano dei beni mobili di proprietà dell’inquilino (mobili, oggetti, vestiti, stoviglie ecc.).

Generalmente viene concesso allo sfrattato un termine (indicato nel verbale di rilascio dell'immobile) per l’asporto dei beni mobili di sua proprietà presenti nell’immobile, mediante accordi con il proprietario; il che significa che l’inquilino ha un lasso di tempo per portare via le sue cose e per fare ciò deve mettersi d’accordo con il proprietario dell’immobile affinché gli venga ad aprire la porta d’ingresso il giorno in cui intende trasportare altrove i propri beni mobili.

Lo sfrattato, infatti, non ha più la possibilità di accedere autonomamente all’immobile, di cui, peraltro, è stata cambiata la serratura di ingresso e consegnate le relative chiavi al legittimo proprietario.

Se lo sfrattato non provvede ad asportare i propri beni entro il termine concessogli, l’Ufficiale Giudiziario, su istanza dell’avvocato del proprietario dell’immobile, procederà come segue:

  • se il valore dei beni presenti appare superiore alle spese di custodia e di asporto degli stessi, verrà nominato un custode incaricato di trasportare i beni in altro luogo e si procederà alla vendita degli stessi, nello stesso modo in cui avviene la vendita dei beni pignorati. La somma ricavata sarà impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia. In caso di infruttuosità della vendita, verrà disposto lo smaltimento dei beni;
  • se il valore dei beni non supera le spese di custodia e di asporto, ne disporrà lo smaltimento o la distruzione.

Nel secondo caso (il più frequente) solitamente l’Ufficiale Giudiziario, recatosi in loco, su istanza dell’avvocato del proprietario dell’immobile, una volta scaduto il termine concesso allo sfrattato per portare via i suoi beni, prende atto della circostanza che il valore dei mobili non appare superiore alle spese di trasporto e custodia e ne dispone lo smaltimento e/o la distruzione.

Bisogna aggiungere, infine, che, una volta scaduto il termine concesso allo sfrattato per portare via i suoi beni, e prima che i beni stessi vengano smaltiti o venduti, lo sfrattato può ancora chiedere che il Giudice disponga la riconsegna in suo favore, dietro pagamento delle spese per custodia e trasporto sostenute.

Tutto ciò premesso Le confermiamo che, per poter recuperare i suoi beni lasciati all'interno dell'immobile, dovrà prendere accordi con la proprietà per provvedere al recupero, il tutto nei termini fissati dall'Ufficiale Giudiziario (o in altro termine eventualmente concordato tra le parti).

In mancanza, la proprietà potrà procedere nelle modalità sopra indicate.

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