Aumento canone locazione abitative: quando e come può essere richiesto?
Secondo quanto stabilito dalla L. 431/98 i contratti di locazione arrivati alla prima scadenza si rinnovano automaticamente per un ulteriore periodo (solitamente “4+4”).
In tale arco temporale non è possibile pattuire un aumento del canone concordato, salvo l’aumento ISTAT.
Allo scadere del secondo periodo di validità, qualora non pervenga disdetta da una delle parti, il contratto si rinnoverà automaticamente.
Tuttavia, l’art. 2 della L. 431/98 prevede che “alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni”.
In base a quanto da Lei esposto non è possibile individuare se il contratto di locazione sottoscritto sia prossimo alla prima o alla seconda scadenza contrattuale. In ogni caso la richiesta di aumento del canone pervenuta telefonicamente a soli 3 mesi dalla scadenza del contratto dovrà ritenersi priva di efficacia e non essendo pervenuta formale disdetta da parte del locatore nei termini di legge, il contratto sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo al canone di locazione pattuito.
Avvocato Simona Costanzo