CONTRATTO DI LOCAZIONE SOLIDALE. POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO E AVER RESTITUITA LA CAPARRA?
Rispondendo sinteticamente al Suo quesito, Lei può recedere dal contratto, senza il consenso degli altri conduttori e avrà diritto alla restituzione della caparra al momento del rilascio dell'immobile.
A norma dell'art. 3, l.392/1978, il conduttore può recedere dal contratto di locazione dando un preavviso di almeno 6, a mezzo lettera raccomandata. Nel Suo caso specifico, nel contratto di locazione è stato concordato un preavviso di tre mesi, pertanto, correttamente Lei ha rispettato tale periodo ridotto di preavviso (3 mesi, invece di 6). In ogni caso, resta obbligato al pagamento dei canoni di locazione fino al momento in cui abiterà l'immobile.
L'art. 11, l. 392/1978, disciplina il deposito cauzionale che non può essere superiore a tre mensilità del canone di locazione. Inoltre, è produttivo di interessi che devono essere corrisposti al conduttore al termine di ogni anno.
Il deposito cauzionale rientra tra le obbligazioni che assume il conduttore con il contratto di locazione. Da ciò discende che, al termine del contratto di locazione, sorge il diritto del conduttore alla restituzione della somma data a titolo di deposito cauzionale e, contestualmente, sorge l'obbligo del locatore di restituire la somma. In altri termini, nel momento in cui il conduttore riconsegna le chiavi dell'immobile, il locatore deve restituire il deposito cauzionale.
Venendo al Suo caso, Lei potrà chiedere la restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale nel momento in cui rilascerà l'immobile, consegnando le chiavi.