Nella locazione a chi spetta riparare un elettrodomestico rotto?

Nella casa in cui sono in affitto il forno (che non era nuovo a inizio affitto), dopo 1 anno, non funzionava più, si sentiva odore di fili bruciati. Qst cosa non è stata causata da me, c'è stato un uso normale del forno. A chi spetta la riparazione: a me oppure alla proprietà? Nel ringraziare anticipatamente per la Vs cortese risposta, porgo i miei cordiali saluti.
Locazioni ad uso abitativo (05/09/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Le norme di riferimento per la questione in esame sono gli articoli 1576, 1590 e 1609 del nostro codice civile.

In particolar modo, l'art. 1576 c.c. stabilisce che il locatore, nel corso del rapporto di locazione, deve eseguire sull'immobile tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione. Di queste ultime, infatti, deve farsi carico il conduttore.

L'articolo 1576 c.c. precisa poi che, per quanto riguarda le cose mobili, le spese di ordinaria manutenzione e conservazione sono a carico del conduttore, salvo patto contrario.

La norma di cui all'articolo 1590 c.c., invece, stabilisce che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, fatto salvo il normale deterioramento o il consumo.

Sembrerebbe dunque che il conduttore di un appartamento locato con mobili ed elettrodomestici, dovrà farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria, anche al fine di mantenere, per quanto possibile, l'immobile nello stato in cui l'ha ricevuto.

L'articolo 1609 c.c. sancisce inoltre che le riparazioni di piccola manutenzione, a carico dell'inquilino, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e non quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito.

Come noterà dall'esposizione, la materia che ci occupa ha purtroppo confini alquanto labili.

Interpretando le norme sopracitate, riteniamo comunque che, con riferimento al forno, se questo ha smesso di funzionare perché molto vecchio o a causa di un guasto elettrico cagionato da un evento fortuito, sarà la proprietaria a doversi fare carico della riparazione.

Viceversa, se si è rotto un pezzo dell'elettrodomestico a causa dell'utilizzo prolungato, sarà Lei a doverne sostenere gli oneri di riparazione.

Tuttavia, come spesso accade, utilizzando il buon senso per risolvere la problematica, si potrebbe ipotizzare di ripartire la spesa al 50% tra proprietaria ed affittuaria.

 

Avvocato Marta Calderoni

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