Covid – 19. Diminuzione dello stipendio: è possibile chiedere una riduzione del canone di locazione?
Covid - 19 (Coronavirus). L'emergenza sanitaria ha causato una rilevante diminuzione dello stipendio. E' possibile chiedere una riduzione del canone di locazione al proprietario? In caso di rifiuto è possibile agire legalmente per ottenere la riduzione?
I D.P.C.M. dell’8 marzo e del 22 marzo 2020 - emessi per gestire l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19 - non prevedono una disciplina speciale, o in deroga, rispetto al pagamento dei canoni dovuti dal conduttore in base ai contratti di locazione abitativa.
Allo stato gli obblighi del locatore e dell’inquilino rimangono quindi intatti rispetto a quanto previsto dal contratto.
Il locatore deve mantenere l’impegno a garantire il possesso dell’abitazione all’inquilino e quest’ultimo è tenuto a corrispondere i canoni secondo gli importi e le scadenze previste dal contratto.
Premesso questo, non v’è dubbio che l’emergenza Covid-19 ha inciso significativamente sulle entrate delle famiglie, complicando la gestione delle spese domestiche e non, compreso il pagamento del canone di locazione.
In questo contesto del tutto eccezionale parrebbe appropriato, nonché nell’interesse del locatore e del conduttore, trovare un accordo volontario e temporaneo che conduca ad una gestione ordinaria e sostenibile del rapporto contrattuale.
In tal senso l’accordo potrebbe prevedere una riduzione del canone temporanea, garantendo così all’inquilino di conservare una abitazione e, al locatore, di mantenere un’entrata – seppur ridotta – per il presente e l’immediato futuro su cui far affidamento.
L'accordo dovrà essere redatto per iscritto e registrato entro 30 giorni dalla firma presso Agenzia delle Entrate a tutela di entrambe le parti.
Nell’accordo conduttore e inquilino faranno riferimento al contratto in essere e indicheranno:
- i dati di locatore e inquilino;
- il canone annuale inizialmente stabilito;
- l'ammontare ridotto sul quale ci si è accordati;
- il numero di mesi per i quali l'inquilino pagherà il canone ridotto;
- l’ eventuale facoltà di prorogare ulteriormente il periodo di durata della riduzione del canone.
L’accordo è quindi uno strumento adottato volontariamente dalle parti. Mentre la riduzione unilateralmente imposta del canone di locazione non può essere pretesa, non essendo prevista dalla legge e nemmeno dalle norme emergenziali sopra ricordate.
Ove la posizione economica dell’inquilino si stia deteriorando, la soluzione dell’ accordo tra le parti consentirebbe al proprietario sia di evitare il pagamento di imposte su canoni non incassati sia di evitare l’avvio di lunghe procedure di sfratto per morosità. Dall’altro lato, l’inquilino potrà garantirsi la prosecuzione del contratto di locazione a condizioni economicamente compatibili con lo stato di emergenza attuale e di crisi economica, senza rischiare di veder risolvere il contratto per inadempimento.
Non è, peraltro, consigliabile per l’inquilino, in uno scenario come quello descritto, appellarsi all’impossibilità sopravvenuta o all’eccessiva onerosità sopravvenuta. Si tratta di due rimedi che pure, in via generale, potrebbero essere posti alla base dell’incapacità di far fronte economicamente al pagamento del canone. Tali soluzioni avrebbero però come esito la risoluzione del contratto.
E la risoluzione comporterebbe si la liberazione dall’obbligo di pagare il canone di locazione, ma al contempo determinerebbe il sorgere dell’obbligo di restituire l’immobile al proprietario.
Impossibilità sopravvenuta od eccessiva onerosità potrebbero semmai essere considerate laddove l’inquilino abbia già reperito una nuova soluzione abitativa economicamente sostenibile ed intenda risolvere il rapporto di locazione in essere.