Contratto di locazione con più conduttori e recesso di uno solo: è possibile?
Nel caso di contratto di locazione abitativo intestato a più conduttori è consentito a ciascuno di essi recedere dal contratto avvalendosi del recesso legale previsto dall’art. 4 L. 392/78 (qualora ricorrano “gravi motivi”) o della clausola di recesso convenzionale riportata all’interno del contratto.
Con il recesso di un conduttore si verrà a configurare un “recesso parziale” a seguito del quale il contratto di locazione rimarrà valido ed efficace nei confronti dei conduttori restanti i quali dovranno provvedere al pagamento dell’intero canone pattuito e conseguentemente farsi carico anche della quota di canone del conduttore uscente, in virtù del rapporto di solidarietà passiva esistente tra i diversi conduttori.
Per tali motivi è primario interesse dei conduttori restanti individuare un nuovo soggetto che possa subentrare nel contratto, mentre il locatore ha il diritto di ricevere sempre l'importo dell'intero canone pattuito.
Tuttavia, nel caso in cui i conduttori restanti non siano in grado di far fronte al pagamento dell’intero canone potrebbero a loro volta esercitare il diritto di recesso.
Ai fini fiscali, infine, per le cessioni (subentri) e risoluzioni di contratti registrati, è necessario versare l’imposta di registro (dal valore di Euro 67,00) con il modello F24 Elide entro 30 giorni e, nel medesimo termine, presentare l’attestato di versamento all’ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato presentato il contratto per la sua registrazione, unitamente al modello RLI debitamente compilato e sottoscritto. Il pagamento è, solitamente, a carico del conduttore uscente.
Se il locatore ha optato per il regime della cedolare secca l’imposta di registro per la cessione o risoluzione non è dovuta.