Omessa ricezione della raccomandata e recesso: come funziona

Il proprietario del locale comm. sa della mia raccomandata con recesso contratto per gravi motivi.Mi sono fidata e l'ho informato a voce. Non la sta ritirando, non avendo la ricevuta di ritorno. Vuole una barca di soldi da me,e non vuole ridare i soldi cauzione perché non li ha,dice. Ha problemi, è senza soldi e ha altri 4,5 locali in affitto più altre proprietà. Ma ha due bambine da mantenere,oltre i 25anni di età e che lavorano. Io ne ho due da 10 e 8 anni. Ed era una rovina quel locale. Adesso è interamente restaurato. Infatti, il grave motivo è che io non dispongo più di capitale, tanto è vero che la banca non aveva rilasciato fideiussione, ma lui ha fatto il contratto perché aveva bisogno dei soldi cauzione e solo io potevo essere così scema.

Locazioni commerciali (14/04/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare che, a norma dell'art. 27 Legge 392/1978, il conduttore che intende esercitare la facoltà di recesso anticipato dal contratto di locazione (qualora ricorrano i gravi motivi previsti dalla legge che legittimano il recesso) è tenuto ad inviare al proprietario la comunicazione di recesso tramite una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Consigliamo pertanto di inviare nuovamente la lettera al proprietario del locale commerciale da Lei condotto in locazione, questa volta nella forma della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda il fatto che il proprietario non ritira la raccomandata, precisiamo che la lettera raccomandata inviata presso la residenza anagrafica del destinatario e da questi non ritirata si considera ugualmente valida e produttiva di tutti gli effetti legali.

Infatti, se il destinatario si rifiuta di ricevere la raccomandata o è assente, il plico viene depositato presso l’ufficio postale per un mese: si tratta del così detto periodo di giacenza, durante il quale il destinatario può comunque decidere di andare a ritirare il plico.

Allo scadere del mese, se il destinatario non ha ritirato la raccomandata si forma la cosiddetta compiuta giacenza e la lettera viene restituita al mittente. Tuttavia, gli effetti per il mittente sono gli stessi di quelli che si sarebbero prodotti se la lettera fosse stata ricevuta dal destinatario. Infatti, la raccomandata a.r. spedita e non ritirata per qualsivoglia motivo (a meno che il postino non attesti che il destinatario è “sconosciuto all’indirizzo”), si considera comunque ricevuta dal destinatario. Con la conseguenza che qualsiasi diffida o contestazione (o comunicazione di recesso, come nel caso di specie) contenuta nel plico, si presume conosciuta dal destinatario.

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