Possiedo un negozio di abbigliamento. Devo sospendere l'attività in seguito al DPCM dell'11.3.2020?

Se possiedo un'attività (negozio di abbigliamento: OVS) ed è situata all'interno di un supermercato, in merito al decreto varato da Conte, devo chiudere il negozio? Se si, come?
Locazioni commerciali (18/03/2020)
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Autore:
Avvocato Giulia Valmacco
Locazioni commerciali, Sovraindebitamento, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

In relazione alla prosecuzione delle attività commerciali durante l’emergenza sanitaria di Covid-19, l’ultimo aggiornamento normativo è il DPCM dell’11 marzo 2020, che all’art. 1 dispone:

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020”.

In particolare, il citato allegato 1 che contiene l’elenco dei generi di prima necessità, non include l’abbigliamento, che costituisce il prodotto principalmente venduto da OVS.

L’attività del negozio, dunque, dovrà essere sospesa per il periodo di tempo indicato dalla legge, per rispettare le norme di cui al sopracitato decreto.

A tale proposito si ricorda che l’articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che: salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”. Inoltre la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata anche con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Avvocato Giulia Valmacco

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