Il conduttore ha abbandonato l'immobile locato senza formale disdetta. Quali tutele?
SE SENZA DISDETTA ALCUNA, UN ARTIGIANO LASCIA L'IMMOBILE. E' OBBLIGATO A PAGARE UNA PENALE AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE. GRAZIE
Nel nostro ordinamento giuridico il contratto di locazione di immobili ad uso commerciale è espressamente disciplinato dal Codice Civile e da leggi speciali, di cui la più importante è la L. n. 392/1978.
L’ordinamento, dunque, data anche la grande rilevanza economica e sociale di tale istituto, disciplina in modo puntale il contratto di locazione, anche in riferimento alle sue modalità di costituzione, di scioglimento e della durata.
Nel caso di specie, mi pare di capire che il conduttore si sia limitato a lasciare l’immobile preso in locazione, senza dare alcuna disdetta formale o senza invocare la risoluzione del contratto di cui si tratta.
Tale comportamento, dal punto di vista giuridico, non modifica, né fa cessare il contratto di locazione che risulta ancora formalmente in essere. L’artigiano che aveva preso in locazione il Suo immobile, dunque, sarà tenuto ad onorare il contratto sottoscritto sino alla sua cessazione, che potrà avvenire con una disdetta da parte del conduttore (con termine di preavviso di sei mesi come previsto per legge), per mutuo consenso tra le parti o mediante risoluzione contrattuale.
Sino al momento in cui il contratto di locazione rimarrà formalmente in essere il conduttore sarà tenuto a corrispondere il canone pattuito.
Nel caso in cui Lei abbia interesse a sciogliere il prima possibile il vincolo contrattuale - anche in vista di trovare un nuovo conduttore per l’immobile - le consiglio di rivolgersi ad un professionista, al fine di esaminare la documentazione in Suo possesso (contratto di locazione e relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate, eventuali subentri o cessioni del contratto, corrispondenza con il conduttore ecc.) e, alla luce di ciò, valutare la strategia migliore per la difesa dei suoi diritti.