Covid - 19. Spostamenti del genitore tra Comuni diversi per visitare il figlio: è ancora possibile?

Può in questi giorni un genitore spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza per andare a prendere suo figlio e portarlo a casa propria? Non c'è una sentenza del giudice, ma solo un accordo dei genitori. 

Famiglia (17/04/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

I decreti emessi dal Governo per gestire l'emergenza Covid19 e limitare il contagio – in particolare il D.P.C.M. 8 marzo 2020 ed il successivo D.P.C.M. del 22 marzo2020, l’efficacia delle cui misure restrittive sono prorogate al 3 maggio 2020 –hanno fortemente limitato la libertà di circolazione dei cittadini sul territorio italiano.

 

Il D.P.C.M. del 22 marzo - all’art. 1 lett. b) - ha disposto che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano”, specificando le seguenti eccezioni: comprovate esigenze lavorative, motivi di assoluta urgenza o motivi di salute.

 

Lo stesso Decreto ha quindi eliminato quanto previsto nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, con riferimento al permesso di rientrare “presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

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L’argomento è rilevante per i genitori divisi (separati, divorziati o in ogni caso non più conviventi), che si trovano distanti dai figli, e residenti in un diverso Comune, e si chiedono se possano spostarsi, per visitarli o prelevarli.

 

Le risposte arrivano sia dai Tribunali, alle prese con i primi casi di conflitto tra i genitori, sia dal Governo, che ha chiarito il tema nella sezione FAQ del proprio sito istituzionale (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa).

 

Il Tribunale di Milano (con provvedimento dell’11 marzo scorso) ed il Tribunale di Roma (con provvedimento del 7 aprile scorso) hanno spiegato che il divieto di trasferimento imposto dai decreti sopra indicati non opera per quei genitori divisi, che vogliano recarsi al di fuori del proprio Comune, per visitare i figli o a prelevarli per portarli nella propria abitazione.

 

Il Tribunale di Milano spiega che in presenza di provvedimenti del giudice in ordine alla separazione/divorzio, i genitori “devono attenersi alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale, così come integrate dal successivo accordo tra le parti raggiunto in udienza” e che lo stesso Governo abbia precisato come “gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”.

 

In presenza di un provvedimento che già disciplina la frequentazione dei figli minori, questo può e deve essere rispettato dai genitori. (Nel prosieguo verrà indicato anche come regolarsi laddove invece un provvedimento del giudice non sia stato emesso, ad esempio perché i genitori semplicemente non convivono sotto lo stesso tetto).

 

Il Tribunale di Roma ha arricchito questa lettura, motivando come l’attuale epidemia da Covid 19 non debba rappresentare uno strumento di conflitto tra i genitori nella gestione dei figli minori e confermando il diritto allo spostamento per i genitori divisi, che si rechino a trovare o prelevare i figli minori.

 

Su questo tema è attivo un dibattito, poiché in maniera diversa rispetto ai citati Tribunali ha deciso invece  il Tribunale di Bari (con provvedimento del 26 marzo scorso), ritenendo come l’interesse alla tutela della salute debba prevalere  – in questo periodo di emergenza – rispetto al diritto di visita dei figli. In tal senso il Tribunale citato ha invitato i genitori non collocatari a “frequentare” i figli minori via Skype, vietando  trasferimenti tra un Comune e l’altro a scopo di visita.

 

Il Governo sposa tuttavia le posizioni dei Tribunali di Milano e Roma, riconoscendo il diritto di spostamento dei genitori. Come è ben spiegato nelle FAQ presenti su sito web istituzionale sopra indicato: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

 

Il chiarimento del Governo pare ampliare le condizioni che consentano lo spostamento dei genitori, non limitandole all’esistenza di un provvedimento del Giudice, ma, pur in assenza di questo, estendendole anche ad un accordo esistente tra i genitori, relativo alla gestione ed alla frequentazione dei figli minori.

 

In ogni caso, ogni spostamento deve essere affrontato con tutte le dovute cautele: percorrere il tragitto più breve, limitarsi nell’utilizzo dei mezzi pubblici, impiegare solo il tempo strettamente necessario per il percorso e, chiaramente, adottare ogni eventuale ulteriore misura protettiva che dovesse rendersi necessaria o essere imposta dalle autorità competenti (come ad esempio l’utilizzo obbligatorio della mascherina prescritto nella Regione Lombardia).

 

Sono confermati tutti gli altri divieti, compreso quello di assembramenti ed avvicinarsi ad altri soggetti sotto la distanza prevista dalla legge. 

 

Le circostanze sopra indicate, che giustificano il transito del genitore da un Comune ad un altro dovranno essere riportate nella autocertificazione che in caso di fermo le autorità competenti potranno richiedere.

 

Avvocato Fabrizio Tronca

 

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