Il consenso informato: quali eccezioni?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Il principio del “consenso informato” rappresenta il diritto del paziente di scegliere, accettare o rifiutare i trattamenti che gli vengono proposti, dopo essere stato pienamente informato (salvo sua esplicita rinuncia) sulla diagnosi e il decorso previsto della malattia e sulle alternative terapeutiche (incluso il loro rifiuto) e le loro conseguenze.
Esso è dunque lo strumento attraverso il quale si concretizza il diritto all’autodeterminzione e con esso il rispetto della dignità della persona.
Per consenso informato si intende un processo comunicativo col paziente che consta necessariamente di due parti:
- Erogazione di informazioni chiare ed esaustive, con verifica della comprensione da parte del paziente;
- Acquisizione di valido consenso, libero ed esplicitato dal paziente.
L’informazione è pertanto il requisito fondamentale del consenso e presupposto imprescindibile per la scelta consapevole.
Inoltre segnaliamo che, a norma dell’art. 32 della Costituzione Italiana, nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può però in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Dunque se è vero che l’atto medico è autolegittimato perché persegue un alto valore sociale (la tutela della salute come bene costituzionalmente garantito) e perché il medico assume una posizione di garanzia, tuttavia l’atto è limitato dal diritto del paziente all’autodeterminazione.
Sottolineiamo ancora che il medico che abbia omesso di raccogliere il consenso informato può incorrere in responsabilità, anche se la prestazione viene eseguita senza errori.
Le uniche eccezioni all’obbligo di raccogliere il consenso informato sono rappresentate dallo stato di necessità/emergenza/urgenza (a norma dell’art. 54 c.p.: pericolo imminente di vita o di grave danno alla salute; in tal caso si agisce su consenso presumibile e dunque il reato non è punibile) e dal c.d. TSO (ex artt. 33,34,35 L. 833/78).
Alla luce di quanto sopraesposto, nel caso di specie, il comportamento tenuto dal Centro Salute Mentale nei Suoi confronti si appalesa del tutto illegittimo, in assenza di uno specifico stato di emergenza o di trattamento sanitario obbligatorio nei Suoi confronti.
Avvocato Marta Calderoni