Non riesco a sostenere l’assegno di separazione a favore di mia moglie. Posso ridurlo?

Buongiorno. Mi sono separato consensualmente circa un anno fa e purtroppo per la fretta di chiudere subito ho firmato un accordo con dei patti riguardanti l’assegno da corrispondere che dopo un anno non riesco più a mantenere. In sede di sottoscrizione dell’accordo, l’avvocato che aveva curato la separazione mi aveva chiarito che in caso di difficoltà a sostenere quelle spese, avremmo potuto modificare il tutto. Ebbene alcuni avvocati da me contattati mi hanno detto esattamente l’opposto, che gli accordi non possono essere modificati, a meno che subentri una patologia grave. Io sono pensionato e percepisco 1691 euro di pensione, pago di assegno 700 euro più le utenze. Poi devo pagare l’affitto di 500 euro, in più sto pagando una finanziaria che mi costa altri 225 euro al mese. Insomma a stento riuscirei a sopravvivere. Avevo letto sul web che con il divorzio si azzerano tutti gli accordi presi con la separazione e rifare tutto daccapo. È vera questa informazione? Altre soluzioni?

Famiglia (30/09/2021)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Le informazioni che Le hanno reso sono parzialmente errate.

Le condizioni che disciplinano la separazione sono sempre, in astratto, soggette a modificazione.

La modifica, tuttavia, deve poggiarsi su motivi concreti e documentati e non è meramente sufficiente la richiesta di riduzione.

Tanto più (e qui forse vi è stato un errore di comunicazione dei legali) se le condizioni sono state assunte su accordo delle parti interessate e non imposte dal Giudice.

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Premesso quanto sopra, non è vero che l'obbligazione per l'assegno di mantenimento verso il coniuge sia modificabile (ridotta) solo per il sopravvenire di una patologia: il coniuge obbligato al pagamento può avere sofferto una riduzione dei redditi, una perdita patrimoniale, trovarsi obbligato a sostenere spese che non erano vigenti al momento dell'accordo.

O, ancora e più banalmente, il coniuge pagante può rendersi conto che l'impegno assunto, sulla base dell'esperienza svolta, non sia sostenibile.

Chiaramente quest'ultimo caso è più complicato da far valere come argomentazione, poichè il Giudice chiamato per dichiarare la riduzione, potrebbe opporre al richiedente che la decisione (pure recente, solo un anno fa)è stata assunta consapevolmente e volontariamente dall'obbligato.

Tuttavia una buona argomentazione anche in termini numerici (come quella che sinteticamente ci ha sottoposto) e documentata, potrebbe avere un buon esito.

Sono questi casi in forza dei quali è sostenibile richiedere una riduzione dell'assegno di mantenimento

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La modifica dell'assegno di separazione può richiedersi o con un procedimento ad hoc (ricorso per modifica delle condizioni di separazione) o in seno alla stessa procedura di divorzio.

Non è del tutto corretto sostenere che con il divorzio i termini della separazione si azzerano: o almeno, non succede in automatico. La modifica dei precedenti accordi deve essere sempre e comunque motivata anche in sede di processo di divorzio.

Processualmente trattiamo di una domanda del tutto distinta dalla separazione e con effetti giuridici diversi (è un altro processo, è un altro effetto: dal regime di separazione, si passa al regime di divorzio): questi aspetti comportano che una domanda differente rispetto agli accordi precedenti possa senz'altro essere esaminata e, possibilmente, accolta.

Quindi valuti con il Suo legale, o anche con lo Studio dello scrivente, se ricorrano gli elementi per richiedere la modifica in sede di divorzio.

Tenga inoltre in conto un altro aspetto molto importante: l'assegno divorzile poggia su presupposti distinti dall'assegno di separazione.

Mentre il secondo trova la sua ragione nel vincolo matrimoniale ancora esistente e quindi in una solidarietà materiale da matrimonio, seppure attenuata dalla separazione, l'assegno divorzile interviene quando il matrimonio, giuridicamente e di fatto, è finito.

Il coniuge che richieda l'assegno di divorzio deve pertanto dimostrare:

- di avere un reddito significativamente inferiore a quello dell'altro coniuge,

- che tale differenza sia dovuta al sacrificio della propria carriera professionale, per dedicarsi alla famiglia,

- che non abbia una attuale capacità lavorativa e che ne abbia effettivamente bisogno.

Su tali basi, la partita in sede di divorzio si "riapre", anche aggiungendo ai presupposti di cui sopra che debono ricorrere per il richiedente (in questo caso la moglie), le Sue legittime considerazioni sulla sostenibilità dell'assegno.

Siamo a disposizione, per approfondire insieme il tema. 

 

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