Il figlio cambia collocazione dalla madre al padre: questo deve ancora versare il mantenimento?

Mio marito ha un figlio di 16 anni avuto da una precedente relazione. Lui versa € 325/mese per il figlio oltre alle spese straordinarie. Ora il ragazzo che ha ormai 16 anni, vuole venire a vivere con me, il padre e nostro figlio di 5 anni. Siamo felici di questa decisione, vorremmo sapere se facendoci carico noi di tutte le sue spese venendo a vivere con noi, alla madre spettano dei soldi per i giorni che lui andrà a trovarla? Lei non lavora ed ha un compagno e ha 2 figli con lui.

Famiglia (15/05/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il mantenimento a beneficio del figlio minore è determinato - quanto alla sua sussistenza ed al suo ammontare - sulla scorta dell'assetto della collocazione effettivamente adottato dai genitori.

Per tale ragione, al genitore collocatario esclusivo, che trascorre la quotidianità con il minore, è consegnato un contributo mensile e periodico dall'altro genitore, che concorre al mantenimento, non potendo provvedervi direttamente (stante la non frequentazione quotidiana e costante con il figliolo).

Se tale assetto viene modificato, per conseguenza viene modificato l'assegno di mantenimento: in particolare, può venire meno del tutto l'obbligazione del genitore attualmente pagante o, con meno dubbi, viene quantomeno ridotto l'importo. 

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Svolte le considerazioni generali, veniamo alla particolare fattispecie.

Primariamente, la diversa collocazione del minore deve essere convenuta tra i due genitori, quindi per effetto di un loro accordo, non essendo sufficiente il parere favorevole del figlio.

Volendo assumere una posizione più stringente (e in astratto più corretta), la modifica della collocazione dovrebbe essere, pur in presenza di un accordo dei genitori, omologata dal Tribunale.

La legge, che in tema di diritto minorile impone quale criterio imprescindibile il miglior interesse dei minori, assume infatti persino una funzione prevalente rispetto alle decisioni dei genitori sulla prole, quantomeno per supervisionare e valutare che tali decisioni siano concretamente aderenti il miglior interesse del ragazzo.

Al di là di tale aspetto procedurale e sostanziale, che nel caso potrete approfondire con il legale, vediamo da ultimo la traiettoria dell’assegno di mantenimento.

L’eventuale collocazione del ragazzo presso il padre, comporta che il padre provvederà in maniera diretta e quotidiana ai bisogni ordinari del figlio (abitazione, alimentazione, vestiario): per tale ragione, viene meno la causa della corresponsione di un assegno a mani della madre. Sarebbe, piuttosto, da valutare l’impegno della madre a corrispondere un mantenimento per il figlio, secondo questo assetto.

Tuttavia, la madre non lavora e tale ipotesi parrebbe da escludere.

Sul punto occorrerà valutare quanto, in termini di tempo, il figlio starà con la madre.

Se ragioniamo in termini di una frequentazione del figlio con la madre – ad esempio – di un giorno alla settimana (per esempio, il ragazzo si ferma a dormire dalla madre tra il mercoledì e il giovedì) e di un week end alternato, riteniamo possa escludersi tout court l’assegno di mantenimento attualmente versato.

Ricordiamo infatti che l’obbligo di mantenimento spetta ad entrambi i genitori, a prescindere dall’occupazione lavorativa (che caso mai incide sulla misura di tale obbligo).

L’eventuale frequentazione del ragazzo con la madre, e le spese sostenute dalla stessa per quei pochi giorni, rientrerebbe pertanto nella (modesta) quota di mantenimento che pure spetta alla madre sostenere.

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