Figlio maggiorenne. Viene modificato l’assegno di mantenimento?
Il criterio dell'età del figlio è solo uno, tra gli altri, che concorre a determinare le condizioni di filiazione in capo ai coniugi.
Di fatto, il dato più rilevante nella gestione del rapporto di filiazione è l'aspetto economico, ovvero la capacità del figlio di essere autonomo ed indipendente.
Ove tale voce, pur con il compimento della maggiore età, non fosse modificata rispetto al recente passato e ove non fossero intervenuti ulteriori significative modifiche eonomiche e/o patrimoniali ascrivibili al figlio, non dovrebbe esservi ragione di modificare l'assegno di mantenimento.
Consideri che, invece, nel caso in cui sia cambiata la Sua, di situazione economico/finanziaria, e ad esempio non riuscisse più a sostenere, nella misura fissata, la spesa dovuta per il mantenimento, potrebbe richiedere la modifica delle condizioni di separazione (in ogni caso riconoscendo un cotnributo a beneficio del figlio).
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Quanto all'affido, sarebbe opportuno chiarire se Ella faccia concretamente riferimento a questo istituto (ovvero alla potestà genitoriale sul figlio) o alla "mera" collocazione fisica presso l'abitazione della madre: sono due istituti diversi, con conseguenze diverse.
Se trattiamo dell'istituto dell'affido, al compimento della maggiore età cessa la potestà genitoriale e, pertanto, non opera più l'istituto.
Se trattiamo di collocazione presso l'uno o l'altro genitore, invece, al compimento del 18° anno di età il figlio può scegliere presso quale genitore vivere: in tal caso, ad esempio, ove il figlio decidesse di andare a vivere con il genitore che corrispondeva l'assegno di mantenimento, questa obbligazione verrà meno, poichè saranno sostenute quotidianamente le spese ordinarie.