Modalità di affidamento del figlio di una coppia non sposata

Buonagiornata. Convivo da 10 anni ed è nato un minore,Siamo in rotta per diversi motivi causati da lui. La situazione è ingestibile e non si trova un accordo. Vorrei portare il piccolo con me nella stessa città ma vicino ai nonni ma lui chiede un paritetico. e' impensabile a 20 km di distanza di gestire un paritetico. Le attività e la scuola non possono essere gestite trattando il piccolo come un pacco postale senza fargli avere una stabilità.Questo non vuol dire che non debba assolutamente frequentare il padre .Chiedo solo che siano definiti modi "corretti" per la situazione. Volevo capire se andando a giudizio rinunciando quindi alla casa (che è sua e non la cede in quanto ci tiene a stare li) che probabilità ho che avvenga una situazione come richiede lui. Io chiedo solo di potermi spostare e di dare serenità e felicità a mio figlio nonostante la difficoltà della situazione e ricominciare a sorridere.
Famiglia (16/10/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo innanzitutto utile segnalare che i genitori non sposati, al momento della cessazione della convivenza, devono formalizzare un accordo sull’affidamento dei figli e per far ciò potranno presentare un apposito ricorso al Tribunale ordinario del luogo di residenza dei bambini. Tale ricorso per la regolamentazione dell’affido può essere consensuale o giudiziale.

Consensuale: laddove vi sia una intesa tra i genitori. In tale ipotesi i genitori decidono liberamente e di comune accordo come regolare la collocazione dei figli, la frequentazione ed il mantenimento degli stessi. L’accordo raggiunto sarà poi sottoposto al vaglio del Tribunale che, con la successiva ratifica, lo renderà esecutivo; il procedimento peraltro è molto rapido e si dovrebbe concludere in pochi mesi.

Giudiziale: laddove non vi sia un accordo per disciplinare la regolamentazione dell’affido; nel procedimento giudiziale, sarà il Tribunale a stabilire tutte le condizioni, all’esito di un giudizio ordinario in contraddittorio tra le Parti (una vera e propria “causa”).

Precisiamo che, anche nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, valendo gli stessi diritti dei figli di coppie sposate (tra cui il diritto alla bigenitorialità), la scelta sarà sempre quella dell’affidamento condiviso tra entrambi i genitori, salvo casi eccezionali.

Naturalmente, è preferibile un ricorso congiunto poiché in tal caso le condizioni dell’affidamento vengono stabilite da Voi genitori.

Nell’ipotesi di ricorso giudiziale, invece, ciascun genitore avanzerà le proprie istanze e deciderà il Giudice sulla collocazione del bambino, sul diritto di visita, sul mantenimento, sulle spese e sull’assegnazione della casa familiare.

Per potere esprimere un parere più approfondito su che cosa potrebbe decidere il Giudice nel caso di specie, avremmo bisogno di conoscere gli elementi riguardanti la situazione Sua e del Suo compagno da punto di vista lavorativo, economico e personale.

Teniamo comunque a precisare che qualunque decisione verrà presa nell'esclusivo interesse del bambino, pertanto sicuramente il Giudice, come da Lei giustamente sottolineato, terrà conto dell'esigenza prioritaria di assicurare stabilità e serenità a Vostro figlio.

 

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