Come regolare l'affidamento del figlio nato da genitori non sposati?

Buonasera, vorrei un consulto. Il mio compagno mi ha lasciata andando via di casa. Non siamo sposati, conviviamo e abbiamo un figlio di 10 mesi. Io non lavoro. Vorrei sapere se posso rimanere in casa con mio figlio e dato che non lavoro se il mio ex compagno è tenuto a pagare l'affitto e le spese relative alla casa. Grazie in anticipo per la risposta.
Famiglia (02/04/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo innanzitutto utile segnalare che i genitori non sposati, al momento della cessazione della convivenza, devono formalizzare un accordo sull’affidamento dei figli e per far ciò potranno presentare un apposito ricorso al Tribunale ordinario del luogo di residenza dei bambini. Tale ricorso per la regolamentazione dell’affido può essere consensuale o giudiziale.

Consensuale: laddove vi sia una intesa tra i genitori. In tale ipotesi i genitori decidono liberamente e di comune accordo come regolare la collocazione dei figli, la frequentazione ed il mantenimento degli stessi. L’accordo raggiunto sarà poi sottoposto al vaglio del Tribunale che, con la successiva ratifica, lo renderà esecutivo; il procedimento peraltro è molto rapido e si dovrebbe concludere in pochi mesi.

Giudiziale: laddove non vi sia un accordo per disciplinare la regolamentazione dell’affido. Nel procedimento giudiziale, sarà il Tribunale a stabilire tutte le condizioni, all’esito di un giudizio ordinario in contraddittorio tra le Parti (una vera e propria “causa”).

Precisiamo che, anche nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, valendo gli stessi diritti dei figli di coppie sposate (tra cui il diritto alla bigenitorialità), la scelta sarà sempre quella dell’affidamento condiviso, salvo casi eccezionali.

Naturalmente, è preferibile un ricorso congiunto poiché in tal caso le condizioni dell’affidamento vengono stabilite da Voi genitori.

Nell’ipotesi di ricorso giudiziale, invece, ciascun genitore avanzerà le proprie istanze e deciderà il Giudice sulla collocazione dei bambini, sul diritto di visita, sul mantenimento, sulle spese e sull’assegnazione della casa familiare.

Con specifico riferimento al Suo quesito, sottolineiamo che in sede consensuale i genitori possono stabilire le condizioni che ritengono più appropriate, pertanto sarà possibile anche prevedere che sia il Suo ex compagno a pagare il canone di locazione e le spese relative alla casa familiare ove continuerà ad abitare Vostra figlia.

Precisiamo infine che nel ricorso per affidamento dei figli nati da coppie di fatto non potranno essere inserite richieste relative agli aspetti personali e patrimoniali della coppia (per esempio divisione dei beni, assegno di mantenimento ecc.).

 

Avvocato Marta Calderoni

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