E-commerce
Il termine e-commerce si riferisce all’attività di acquisto o vendita di beni e servizi tramite il web.
A seconda del profilo cliente a cui l’attività di e-commerce è diretta, si può parlare di:
- Business to Consumer (B2C): azienda che vende a un privato.
- Business to Business (B2B): azienda che vende a un’altra azienda.
A seconda, invece, del servizio offerto si può distinguere tra:
- E-commerce indiretto: compravendita di beni materiali on-line e consegna, agli acquirenti, in modo tradizionale attraverso posta o corrieri; per gestire i rapporti telematici con il cliente l’impresa ha una propria struttura o si affida a società che li gestisce.
- E-commerce diretto: compravendita di beni immateriali ossia “digitali” (ad esempio, file musicali, biglietti elettronici, software, film, immagini): il cliente acquista il bene on-line e lo ottiene direttamente e telematicamente (attraverso, ad esempio, download o codici di accesso
I siti web devono contenere delle informative fondamentali per essere conformi alla legge.
Con riferimento al tema della privacy e, quindi, a quanto disposto dal Regolamento per la Privacy adottato dall’Unione Europea nel 2016, meglio noto come GDPR, un sito web dovrà rendere disponibili agli utenti una serie di documenti che disciplinano il trattamento dei dati personali degli utenti che navigano sul sito. In particolare si tratta di:
- privacy policy: un documento che indica le modalità di trattamento dei dati personali;
- cookie policy: un documento che informa l0utente dell’uso di cookie sul sito.
Un sito di e-commerce, poi, dovrà indicare in modo chiaro i termini e le condizioni contrattuali che solitamente vengono raccolti in un documento chiamato “Termini e Condizioni”. Questo documento poi, in caso di vendita al consumatore, dovrà contenere anche particolari informazioni volte ad assicurare piena tutela ai diritti del consumatore.
Privacy
In tema di protezione del trattamento dei dati personali, in Italia si applica il Regolamento europeo n. 679/2016, cosiddetto GDPR, cioè il General Data Protection Regulation, e il d.lgs. 196/2003, il “vecchio” codice della privacy, che ora adegua la normativa nazionale al regolamento europeo. Il GDPR racchiude le norme che tutelano i dati personali e le relative limitazioni al loro utilizzo.
La normativa europea si applica a organizzazioni, imprese, persone, società, enti pubblici e di altro genere - incluse, associazioni di volontariato e organizzazioni senza scopo di lucro - che hanno sede nell'Unione Europea, o offrono beni o servizi (anche a titolo gratuito) ai cittadini dell'UE.
Anche i siti web per non incorrere in sanzioni devono assicurarsi di essere conformi alle normative in tema di privacy.
In particolare, gli utenti dovranno essere informati nel modo più trasparente e completo possibile, su quali dati personali potranno essere raccolti, per quali finalità e in base a quale “base giuridica”. Per fare ciò, dovranno essere predisposte una privacy policy e una cookie policy, ovvero documenti in cui il proprietario del sito informa gli utenti su tutto ciò che concerne il trattamento dei loro dati personali.
In particolare, la privacy policy per essere valida, deve contenere almeno alcuni elementi fondamentali. Dovrà ad esempio:
- indicare chi è il proprietario del sito
- descrivere la tipologia dei dati personali raccolti e le finalità del trattamento
- indicare la base giuridica del trattamento
- elencare tutti i servizi di terza parte con cui tali dati vengono condivisi
- informare gli utenti sui diritti relativi ai propri dati
La cookie policy invece, in ottemperanza alla Direttiva Eprivacy (detta anche cookie law) che si affianca al GDPR, è volta ad informare gli utenti dell’utilizzo dei cookie da parte del sito web, indicando nello specifico quali tipologie di questi strumenti informatici vengono utilizzati sul sito. Nei casi stabiliti dalla legge, poi, dovrà essere richiesta l’espressa autorizzazione dell’utente al loro utilizzo tramite appositi banner.
Reputazione online
Ai sensi dell’art. 17 del GDPR un soggetto ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano quando:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato ha revocato il consenso su cui si basa il trattamento (se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento);
c) l'interessato si oppone al trattamento (e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento);
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione.
Nel nostro ordinamento la tutela del diritto all’oblio - o meglio, come abbiamo visto - del diritto alla cancellazione è strutturata in tre diverse fasi.
- In prima istanza, al ricorrere dei presupposti per la tutela del diritto, l’utente può richiedere la cancellazione o la deindicizzazione dei dati direttamente all’interessato, ovvero al sito web che li ha pubblicati e al motore di ricerca che li ha inseriti nei propri indici. Le forme per richiedere tale tutela sono varie, in quanto dipendono dal singolo soggetto cui si chiede di effettuare la cancellazione. I siti web più strutturati e i motori di ricerca hanno approntato delle procedure e dei moduli standard per procedere in tal senso. In ogni caso il titolare del trattamento è tenuto a rispondere entro un mese o a comunicare entro tale data un eventuale ritardo nella risposta, che non può comunque superare i 2 mesi.
- In caso di riscontro negativo (o di silenzio) da parte del sito web, è possibile sporgere reclamo ai sensi dell'articolo art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679. Tale reclamo è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (articolo 77 del Regolamento UE 679/2016). In seguito alla presentazione, viene svolta un'istruttoria preliminare cui seguirà un eventuale procedimento amministrativo formale, che può portare all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento. Si ricorda che la presentazione del reclamo è gratuita.
- In alternativa, il singolo può scegliere di rivolgersi all’autorità giudiziaria per far valere in giudizio i propri diritti.
Start-up innovativa
La Start-up innovativa è una società, che ha come oggetto principale della propria attività la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di servizi o prodotti innovativi ad alto tasso di tecnologia, cui la legge riconosce facilitazioni burocratiche e fiscali per l’iscrizione al Registro delle Imprese, maggiore flessibilità nella gestione societaria e di assunzione, possibilità di finanziamento tramite crowdfunding, facilitazioni nell’accesso al credito bancario e molto altro.
La norma in tema di start up innovative fornisce i requisiti necessari che la società deve possedere per poter accedere alle agevolazioni previste. In particolare:
- deve essere una società di nuova costituzione o comunque costituita da meno di 60 mesi;
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
- deve avere sede principale in Italia o, nel caso in cui abbia sede in altro Paese membro dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, deve avere una sede produttiva o una filiale in Italia;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
- Non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
- Deve essere una S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., Società Cooperativa o Società Europea, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Come detto, le start up innovative possono essere società di capitali o essere costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le S.r.l. (compresa la nuova forma di S.r.l. semplificata o a capitale ridotto), sia le S.p.a., le S.a.p.a., sia le Società Cooperative.