Costituire una Startup innovativa
L'art. 25 del DL 179/2012 fornisce una definizione della start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.
La stessa norma fornisce poi i requisiti (alcuni definiti come requisiti societari altri come requisiti relativi “all’attività innovativa) necessari che deve possedere la star up, alcuni devono essere presenti fin dalla sua costituzione altri devono essere accertati nel corso dell’attività di impresa.
(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)