Contratto online: obblighi informativi
La legge prevede che colui che svolge commercio elettronico (di norma il venditore) debba fornire a tutti i destinatari del servizio (e potenziali acquirenti) una serie di informazioni.
Si tratta sia di informazioni di carattere generale sia di informazioni più specifiche dirette alla conclusione del contratto.
- Le informazioni generali sono:
- nome, denominazione o ragione sociale;
- domicilio o sede legale;
- estremi che consentono di contattare rapidamente il titolare, compreso l’indirizzo email;
- numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese;
- numero di partita IVA;
- caratteristiche dei beni o servizi;
- indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto se un’attività è soggetta ad autorizzazione o se la prestazione è fornita sulla base di un contratto di licenza d’uso;
- modalità di pagamento, consegna ed esecuzione;
- trattamento dei reclami;
- indicazione chiara dei prezzi e delle tariffe dei servizi, evidenziando se comprendono imposte e costi di consegna;
- esistenza del diritto di recesso con le modalità per l’esercizio, o sue eventuali esclusioni;
- eventuali informazioni sul costo della restituzione dei beni in caso di recesso;
- esistenza della garanzia legale di conformità;
- durata del contratto.
- Le informazioni specifiche relative alla conclusione del contratto che il venditore e? tenuto a rispettare (e a comunicare) sono le seguenti:
- le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
- il modo in cui il contratto concluso sarà? archiviato e le relative modalità? di accesso;
- i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
- gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
- le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
- l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
Per quanto riguarda invece le comunicazioni commerciali, che sono parte integrante relativa all’attività? svolta online, esse devono contenere, sin da loro primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile le seguenti indicazioni:
- che si tratta di informazione commerciale;
- chi sia la persona fisica o giuridica per conto della quale e? effettuata la comunicazione commerciale;
- che si tratta di un’offerta promozionale come sconti, premi o omaggi e le relative condizioni di accesso;
- che si tratta di concorsi o giochi promozionali e le relative condizioni di partecipazione.
Sempre nel contesto delle comunicazioni commerciali vanno menzionate le comunicazioni commerciali non sollecitate, ossia il c.d. “spam”, inteso come materiale pubblicitario non richiesto trasmesso per posta elettronica, devono:
- in modo chiaro ed inequivocabile essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve;
- contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio puo? opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
In base alle disposizioni in materia di privacy, l’invio di messaggi pubblicitari deve essere preceduto dalla prestazione del consenso da parte dei destinatari, anche se il loro nominativo e? stato estratto da fonti pubbliche.
In caso di violazione dei predetti obblighi informativi, il venditore e? soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.