Startup Innovativa - creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi
Il legislatore ha concesso alla startup innovative un privilegio che appartiene tipicamente, nel regime ordinario, alle S.p.a.
La recente normativa consente infatti alle startup innovative di emettere categorie di quote dotate di diritti diversi sia sul versante patrimoniale sia su quello amministrativo.
Tale autonomia presenta però dei limiti:
- l'obbligo di eguaglianza dei diritti attribuiti nell’ambito di ciascuna categoria,
- il rispetto del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.), cioè il divieto di escludere i soci da ogni partecipazione agli utili e alle perdite;
- il divieto di incorporare le quote in titoli azionari;
- il divieto di creare un diritto dei soci di pretendere che una deliberazione di modifica dell’atto costitutivo venga assunta mediante consultazione scritta, anziché con deliberazione assembleare..
In relazione al diritto di voto, il legislatore ha previsto la possibilità di creare categorie di quote che non attribuiscono il diritto di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Quest'ultima possibilità è stata creata per non paralizzare il funzionamento della startup innovativa con un eccessivo coinvolgimento dei soci investitori.
(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)