Cosa fare se il debitore non paga spontaneamente?
Se il debitore non paga spontanemante, il creditore può ottenere il pagamento coattivo di quanto dovutogli attraverso la procedura di recupero del credito, che prevede una prima fase stragiudiziale, mediante lettera di diffida e messa in mora, e una seconda giudiziale, mediante ricorso per decreto ingiuntivo.
La lettera di diffida e messa in mora rappresenta il primo passo che il creditore è tenuto a compiere per rendere evidente l’intenzione di ricevere la prestazione che gli è dovuta: quale ad esempio il pagamento di una certa somma di denaro.
Costituendo in mora il debitore, appunto attraverso l’invio di un intimazione formale ad adempiere, solitamente con una comunicazione scritta, il creditore consente che si realizzino anche alcuni effetti notevoli previsti dalla legge a suo favore.
Più precisamente, dal momento in cui è costituito in mora (attraverso l’intimazione scritta citata),
- il debitore è responsabile dei danni derivanti dal ritardo. Per cui, se è tenuto a pagare una somma di denaro, il debitore dovrà anche gli interessi moratori (oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, se dimostrabile dal creditore).
- se la prestazione diventa impossibile da eseguire per un fatto non imputabile al debitore, il debitore è comunque ritenuto responsabile del mancato adempimento.
Di regola l’intimazione ad adempiere (appunto la lettera di diffida e messa in mora), è predisposta da un avvocato in quanto presenta alcuni aspetti tecnici che è necessario considerare per garantire che gli effetti legali che sono collegati a questo atto si realizzino.
(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)