Cosa fare se il debitore non paga spontaneamente?

Come comportarsi di fronte a un debitore inadempiente? Quali sono le azioni che possono essere intraprese per recuperare il proprio credito?

 

Indice:

  1. La lettera di diffida e messa in mora
  2. Se la diffida non ha effetto? Quali rimedi?

 

1. La lettera di diffida e messa in mora

Se il debitore non paga spontanemante, il creditore può ottenere il pagamento coattivo di quanto dovuto attraverso la procedura di recupero del credito, che prevede una prima fase stragiudiziale, mediante lettera di diffida e messa in mora,  e una seconda giudiziale, solitamente attuabile mediante ricorso per decreto ingiuntivo.

 

La lettera di diffida e messa in mora rappresenta il primo passo che il creditore è tenuto a compiere per rendere evidente l’intenzione di ricevere la prestazione che gli è dovuta: quale ad esempio il pagamento di una certa somma di denaro.

 

Costituendo in mora il debitore, appunto attraverso l’invio di un intimazione formale ad adempiere, solitamente con una comunicazione scritta, il creditore consente che si realizzino anche alcuni effetti notevoli previsti dalla legge a suo favore.

Più precisamente, dal momento in cui è costituito in mora (attraverso l’intimazione scritta citata),

  • il debitore è responsabile dei danni derivanti dal ritardo. Per cui, se è tenuto a pagare una somma di denaro, il debitore dovrà anche gli interessi moratori (oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, se dimostrabile dal creditore).
  • se la prestazione diventa impossibile da eseguire per un fatto non imputabile al debitore, il debitore è comunque ritenuto responsabile del mancato adempimento.

 

2. Se la diffida non ha effetto? Quali rimedi?

 

Nel caso in cui la diffida di pagamento inoltrata al debitore non sortisca alcun effetto, il ricorso per decreto ingiuntivo è uno dei metodi più utilizzati e veloci per recuperare un proprio credito. Se sei un creditore e desideri ottenere il pagamento di una somma dovuta, il ricorso per decreto ingiuntivo potrebbe essere la soluzione più adatta.

Il ricorso per decreto ingiuntivo è un procedimento giudiziale che consente al creditore – in presenza di determinati presupposti previsti dalla legge - di presentare una richiesta al giudice civile competente affinché emetta un provvedimento noto come decreto ingiuntivo. Questo decreto ingiunge al debitore di pagare l'importo dovuto entro 40 giorni dalla notifica.

È importante sottolineare che il decreto avverte anche il debitore che può proporre opposizione entro lo stesso termine di 40 giorni.

In caso di mancata opposizione, il provvedimento giudiziale costituisce titolo esecutivo e, pertanto, si potrà procedere all'esecuzione forzata, ovvero al pignoramento dei beni mobili e/o immobili del debitore.

Se non si dispone di documentazione scritta che prova il credito, occorrerà valutare caso per caso se sussistono i presupposti per intraprendere una causa civile ordinaria.

 

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