Un privato, una società o un imprenditore, possono avere dei problemi a recuperare un proprio credito verso un terzo debitore. Capita molto spesso, infatti, che è un debitore non paghi quanto dovuto (o una parte di quanto dovuto).
In questi casi la legge riconosce a favore del creditore una serie di strumenti che hanno lo scopo di consentire di recuperare il denaro dovuto. Si tenga comunque presente che a livello cautelativo, quando si entra in rapporti economici con un nuovo soggetto e l’entità della transazione abbia una certa consistenza, è una buona pratica verificare la situazione patrimoniale della controparte. Laddove, infatti, il terzo risultasse nulla tenente, o comunque abbia un patrimonio esiguo (e magari già gravato da debiti pregressi), si deve essere consapevoli di aver a che fare con un soggetto potenzialmente problematico. In queste circostanze gli strumenti di tutela del credito posti a difesa del creditore rischiano di essere ovviamente inutili.
I rimedi di natura stragiudiziale finalizzati al recupero del credito, consentono, in linea di principio, la risoluzione economica e veloce della pendenza con il debitore.
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E MESSA IN MORA
Il primo passo consiste nell’intimazione e contestuale messa in mora della controparte.
Questa fase si attiva di regola attraverso una comunicazione formale, effettuata tramite una lettera raccomandata indirizzata al debitore inadempiente, in forza della quale si intima il pagamento della somma dovuta entro un certo termine.
Questa opzione consente a debitore e creditore di trovare un accordo, eventualmente anche su una cifra minore di quella originaria, evitando tempi i costi del recupero forzoso del credito, che tipicamente si realizza attraverso il ricorso all’Autorità Giudiziaria.
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Qualora la fase stragiudiziale, quindi l’intimazione e la messa in mora non risultasse efficace, bisogna procedere con la via giudiziale. La procedura più economica e veloce è il ricorso per decreto ingiuntivo, che non prevede contraddittorio tra le parti essendo sufficiente che il creditore istante dimostri che sussista un credito certo liquido ed esigibile. Una volta depositato il ricorso e verificati i presupposti, il Giudice ordina al debitore di effettuare il pagamento della somma richiesta con il decreto ingiuntivo. Se il debitore non si oppone il Giudice dichiara esecutivo il decreto.
PIGNORAMENTO
Laddove il debitore non rispetti l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo emesso dal Giudice in seguito alla positiva verifica dei requisiti di legge prescritti, e dunque alla sua dichiarazione di esecutività, il creditore dovrà procedere con il pignoramento, previa notifica al debitore dell’atto di precetto.
Il pignoramento rappresenta la prima fase dell’espropriazione forzata dei beni del debitore inadempiente ed ha come scopo quello di vincolare ufficialmente i beni del debitore al soddisfacimento del credito. Il pignoramento può assumere differenti forme, a seconda dei beni del debitore sui quali viene eseguito. Possono essere infatti pignorati beni mobili o immobili, quindi, a titolo esemplificativo, il conto corrente dove sono depositati i risparmi del debitore, l’abitazione dello stesso oppure possono essere pignorati dei crediti, quali ad esempio lo stipendio.
Le fasi successive dell’espropriazione forzata, cui il pignoramento è propedeutico, riguardano le attività connesse alla vendita dei beni e la successiva fase di ripartizione di quanto ricavato dalla vendita stessa al fine anche, ovviamente, di soddisfare il credito del creditore procedente.