Cos'è la lettera di diffida e messa in mora?
La lettera di messa in mora è un atto con cui il creditore di somme, beni o servizi intima ufficialmente al debitore di compiere una determinata attività (pagare una somma o consegnare un bene).
Essa è regolata dall'art.1219 del codice civile e necessita di forma scritta per essere valida: dovrà pertanto essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
Lettera di messa in mora e diffida ad adempiere
La lettera di messa in mora deve essere incisiva e sintetica.
Essa deve contenere una descrizione più completa possibile dei fatti ed è utile evidenziare in essa tutte le discrepanze tra quelle che erano le obbligazioni contrattuali gravanti sul debitore e l’inadempimento verificatosi.
Nella lettera di messa in mora occorre indicare:
- la precisa richiesta del creditore: per esempio la consegna del bene, la risoluzione del disservizio, il pagamento delle somme dovute oltre agli interessi di mora derivanti dal ritardo e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento;
- la fissazione di un termine per adempiere; il termine classico è quello di 15 giorni ma l’urgenza della soluzione del problema contestato può rendere necessario un termine inferiore (in genere di 7 o 8 giorni);
- l’avvertimento che, in caso di persistente violazione oltre la scadenza del termine, si farà ricorso ad un avvocato, con costi legali a carico della controparte.
Risulta pertanto essere un avvertimento al destinatario che, in caso di mancato pagamento o mancato adempimento dell’obbligazione, decorsi i giorni indicati, si instaurerà un vero e proprio processo dinanzi al giudice o si agirà per ottenere coattivamente la soddisfazione delle proprie pretese.
In questi specifici casi la messa in mora opererà automaticamente, senza necessità di un'ulteriore richiesta.
A differenza della messa in mora, la diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima alla controparte il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che, in caso contrario, si verificherà la risoluzione del contratto.
Essa è regolata dall'art. 1454 del codice civile. Anch’essa necessita di forma scritta e di essere inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con firma digitale per essere valida.
Si configura come uno dei pochi casi previsti dal codice civile in cui un contratto può essere sciolto unilateralmente (risoluzione per inadempimento) senza la sentenza di un giudice.
Affinché il contratto venga risolto è necessario che l'inadempimento sia così grave da rendere inservibile il contratto stesso e che chi diffida sia adempiente, cioè abbia rispettato i propri obblighi contrattuali.
Come per la lettera di messa in mora deve essere incisiva, sintetica e deve contenere la descrizione dei fatti, la richiesta puntuale di adempimento e l’espressa indicazione dell’automatica risoluzione del contratto decorsi 15 giorni (o termine superiore) dal suo ricevimento.
Una volta decorso il termine senza che controparte abbia adempiuto, il contratto sarà automaticamente risolto, ma si potrà agire attivando la procedura di recupero crediti per ottenere la restituzione di quanto già pagato e il risarcimento dell’eventuale danno derivante dall’inadempimento.