L'espromissione: cos'è ed in che cosa consiste?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
L'istituto giuridico che potrebbe fare al caso Vostro è l'espromissione: a norma dell'art. 1272 c.c. si tratta del negozio giuridico mediante il quale un soggetto terzo (estraneo al rapporto debitorio) si obbliga a pagare nei confronti del creditore quanto dovuto dal debitore, senza incarico di quest'ultimo.
L'espromissione è normalmente cumulativa: ciò significa che ha come effetto di obbligare solidalmente un nuovo debitore (Lei, nel caso di specie) accanto al debitore originario (Sua moglie).
Il nuovo debitore, in quanto assuntore, diventa debitore principale, mentre la posizione della parte originaria degraderà a sussidiaria: ciò significa che Lei sarà obbligato al versamento delle residue rate del debito e, soltanto qualora non paghi, il creditore potrà rivalersi su Sua moglie.
Tale tipologia di espromissione (c.d. cumulativa) costituisce la regola; tuttavia il codice prevede anche una espromissione privativa o liberatoria (art. 1272 c.c., comma 1). A tal fine occorre una dichiarazione espressa del creditore, a seguito della quale il debitore originario sarà liberato dal suo obbligo e l'unico debitore sarà l'espromittente. La liberazione del debitore comporta, inoltre, l'estinzione delle garanzie reali e personali del credito (cfr. art.1275 c.c.).
Alla luce di quanto sopraesposto, nel caso di specie, sarebbe opportuno che Lei trovi un accordo in tal senso con il creditore di Sua moglie.
Avvocato Marta Calderoni