Cos'è il recupero coattivo del credito?

Il c.d. recupero coattivo del credito consiste nell’azione finalizzata al recupero di un credito, in virtù di un provvedimento giudiziario, nel quale il giudice accerta l’esistenza del credito e il mancato pagamento da parte del debitore.              

Qualora la lettera di diffida e messa in mora non sortisca alcun effetto e pertanto il debitore non paghi, il creditore può ottenere il pagamento coattivo di quanto gli spetta, rivolgendosi all’autorità giudiziaria, secondo differenti procedure. Vediamole insieme.

 

Indice:

  1. Ricorso per decreto ingiuntivo
  2. Precetto di pagamento
  3. Causa civile ordinaria
  4. Il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate

 

1. Ricorso per decreto ingiuntivo

 

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 

1) se del diritto fatto valere si da’ prova scritta; 

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Il decreto, trascorsi i 40 giorni dalla notifica dello stesso al debitore, senza che vi sia stata opposizione, diventa esecutivo: sarà il titolo attraverso il quale incaricare un Ufficiale Giudiziario di procedere al recupero coatto dei beni.

 

 

2. Precetto di pagamento

 

Assieme al titolo esecutivo (costituito dal provvedimento giudiziario) viene notificato un atto di precetto, che intima al debitore, entro un termine di 10 giorni, di provvedere all’integrale pagamento del dovuto (capitale, interesse e spese), in mancanza del quale si procederà con l’esecuzione forzata, dando avvio all’azione esecutiva vera e propria.

L’azione esecutiva consiste in genere nel pignoramento, cioè la sottoposizione dei beni mobili e/o immobili del debitore ad un vincolo di indisponibilità, con successiva vendita all’asta o assegnazione in capo al creditore degli stessi o del ricavato dalla loro vendita.

 

3. Causa civile ordinaria

 

Qualora non sia esperibile la procedura sopra indicata, perchè ad esempio non vi siano i presupposti per ottenere un decreto ingiuntivo, il creditore potrà far valere le proprie ragione mediante un procedimento ordinario (con all'esito una sentenza), volto ad accertare l'esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all'adempimento.

Al termine della procedura con la quale il giudice ha accertato e dichiarato l’esistenza del credito, si dovrà proseguire con l’esecuzione forzata, che ha per obiettivo quello di ottenere il pagamento del dovuto in modo coattivo, ovvero fino ad arrivare al pignoramento dei beni del debitore e quindi alla vendita degli stessi per destinarne il ricavato al creditore.

 

4. Il recupero del credito da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione

 

Quando il creditore è un ente impositore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.), al fine di recuperare i crediti vantati per l’omesso versamento di tributi o altro, Agenzia delle entrate-Riscossione notifica ai contribuenti una cartella di pagamento.

La procedura di riscossione è, in sintesi, la seguente: le somme che risultano dovute a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengono iscritte a ruolo (il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute).
Il ruolo formato dall’ente creditore viene trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione che provvede a predisporre e notificare le cartelle, nonché a riscuotere le somme indicate. 

L’Agente della riscossione può, a seguito di istanza del contribuente, concedere la rateizzazione della cartella ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73, salvo diverse indicazioni dell’ente creditore. 

In caso di mancato pagamento, o non tempestiva presentazione dell’istanza di rateizzazione o sospensione, vengono avviate le procedure cautelari o esecutive per il recupero delle somme dovute.

Le procedure cautelari si dividono in due tipologie: fermo amministrativo del veicolo e ipoteca sugli immobili.

L’ipoteca può essere iscritta per debiti non inferiori a 20 mila euro. Sia nel caso del fermo sia per l’ipoteca, il debitore riceve una comunicazione preventiva che dà 30 giorni di tempo dalla notifica per mettersi in regola.

 

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