Cosa si intende per opposizione a decreto ingiuntivo?
L'opposizione a un decreto ingiuntivo è uno strumento che consente ai debitori di contestare una richiesta di pagamento di una determinata somma, in seguito alla notifica da parte del creditore di un decreto ingiuntivo. Questo procedimento avvia una procedura civile ordinaria che può portare alla revoca e/o alla modifica del provvedimento iniziale.
Nel presente articolo, esploreremo i presupposti dell'opposizione a decreto ingiuntivo e spiegheremo come funziona la procedura.
Indice:
- Quali sono i presupposti per l’opposizione?
- Come si svolge l’opposizione a decreto ingiuntivo?
- L’esito del procedimento
1. Quali sono i presupposti per l'opposizione
Come abbiamo visto, il debitore che ha ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo che si ritiene illegittimo o, in ogni caso, errato (magari nella sua quantificazione), può far valere i propri diritti attraverso lo strumento dell'opposizione a decreto ingiuntivo. L'opposizione deve essere presentata dal debitore ingiunto entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile:
“L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638.”
L’opposizione dev’essere effettuata allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo con atto di citazione, nelle controversie ordinarie, o con ricorso, nelle controversie di lavoro. Questa deve essere proposta entro il termine di 40 giorni a pena di decadenza. In caso contrario il decreto diventa definitivo con l’efficacia di una sentenza passata in giudicato.
2. Come si svolge l’opposizione a decreto ingiuntivo?
L'opposizione a un decreto ingiuntivo avvia un procedimento civile ordinario che si svolge davanti al tribunale (oppure davanti al Giudice di Pace, a seconda della competenza).
Durante il processo, entrambe le parti, ovvero il debitore e il creditore, possono presentare le proprie prove, fare osservazioni e argomentare le proprie posizioni. Il tribunale (o il Giudice di Pace), all’esito del procedimento, emetterà una sentenza definitiva.
Nel caso in cui l'opposizione sia fondata su prove scritte o appaia di facile e pronta soluzione, il giudice può decidere di sospendere, durante il procedimento, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Questo significa che il creditore sarà impedito, almeno temporaneamente, di recuperare il credito oggetto della controversia. La sospensione della provvisoria esecuzione offre al debitore una protezione immediata durante il processo e permette di discutere la questione nel merito davanti al tribunale competente.
3. L'esito del procedimento
La sentenza che decide sull'opposizione si sostituisce integralmente al decreto ingiuntivo originale. Questo significa che, qualunque sia la decisione, questa avrà un impatto diretto sulla validità e sull'esecuzione del decreto ingiuntivo.
In caso di accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo sarà annullato o modificato di conseguenza. D'altra parte, se il tribunale respinge l'opposizione e conferma l'esistenza del debito, il decreto ingiuntivo rimarrà valido ed efficace e il creditore potrà procedere e/o continuare con le azioni legali per il recupero del proprio credito.