Cos'è il precetto di pagamento?

 

Di cosa si tratta? 

 

Il precetto di pagamento è un atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, con l’avvertimento che, in caso di mancato adempimento, procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti.

Il debitore è tenuto ad eseguire il pagamento di quanto dovuto nel termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto.

Prima di ricevere il precetto, il debitore si è sicuramente visto recapitare altre intimazioni di pagamento, contenute in atti stragiudiziali (come la raccomandata o la pec di messa in mora) e giudiziali, (come l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo o nella sentenza di condanna).

 

Gli effetti dell’atto di precetto si verificano al momento del perfezionamento della notifica, e, quindi, quando l’atto entra nella sfera di conoscenza del debitore.

Da tale momento decorrono i dieci giorni di tempo per consentire l’adempimento spontaneo del debitore. Decorso inutilmente tale termine, il creditore è libero di introdurre la procedura esecutiva.

Un altro, importante, effetto dell’atto di precetto è quello di interrompere la prescrizione del diritto di credito.

 

Forma del precetto

 

L’art. 480 del nostro codice di procedura civile definisce il precetto come “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’art. 482, con l’avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.

L’atto di precetto deve quindi contenere necessariamente l’intimazione, l’indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l’obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all’obbligo, e l’avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine.

Secondo l’art. 482 c.p.c., non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e, in ogni caso, non prima che siano decorsi dieci giorni dalla sua notifica; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata.

L'autorizzazione del presidente del tribunale è data con decreto scritto in calce al precetto.

 

Scadenza del precetto

 

Il precetto è un atto preliminare all’esecuzione, e deve essere seguito dall’inizio della procedura esecutiva, entro novanta giorni dalla sua notifica. 

Decorso tale termine senza che l’esecuzione sia iniziata, il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.). Il termine di novanta giorni è un termine perentorio e non prorogabile.

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