Vizi dei beni di seconda mano: come si tutela l'acquirente?
Nel suo caso si tratta di compravendita tra privati (consumatori) e pertanto si deve fare riferimento al codice civile. L' art. 1490 c.c. stabilisce che il venditore e' tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui e' destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Ciò a meno che l' acquirente conoscesse tali vizi o questi fossero facilmente riconoscibili.
Nel suo caso, poniamo che i vizi non erano riconoscibili visto che non fa il meccanico di lavoro...lei avrebbe diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo (a sua scelta) oltre al risarcimento del danno.
Come ha detto lei, però, il venditore potrebbe dire che lei era al corrente del vizio.....e starebbe a lei dimostrare al giudice che non è così....cosa non certo facile....comunque ecco il mio consiglio: visto che l' azione cade in decadenza se non denuncia il vizio al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, LEI INVII UNA RACCOMANADATA AL VENDITORE DICHIARANDO DI AVER SCOPERTO IL GIORNO PRIMA CHE LO SCOOTER ERA INCIDENTATO...CHIEDENDO LA RESTITUZIONE DI UNA PARTE DI SOLDI....(quella che occorre per la riparazione...magari si faccia fare un preventivo).....così facendo l' azione di garanzia è salva....a questo punto vediamo lui cosa risponde....se lei è fortunato, il venditore ammette il vizio, magari sminuendolo...a quel punto potrà agire perchè ha ammesso implicitamente l' esistenza del vizio....
In ogni caso le consiglio di chiedere aiuto ad un legale, anche per l' invio della raccomandata.
Avvocato Alessio Fiacchi