Il Socio Accomandatario non distribuisce gli utili. Può il socio accomandante agire contro di lui?
Il quesito da Lei proposto riguarda la disciplina della ripartizione di utili nella società in accomandita semplice.
Va da subito evidenziato come, nel caso da Lei indicato ed al fine di dare un parere il più esauriente possibile, sarebbe necessario procedere all’esame della documentazione relativa alla Sua società, con particolare riferimento al suo Atto Costitutivo ed allo Statuto.
Sul presupposto che la mancata percezione da Lei lamentata riguardi degli utili sociali, premesso che il socio accomandatario, a cui è conferita l’amministrazione della società, ha l’obbligo di presentare il rendiconto della società, equivalente all’obbligo di presentazione del bilancio da parte degli amministratori di società di capitali, si deve innanzitutto rilevare come, ai sensi dell’art. 2303 del codice civile: “Non può farsi luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.”
Detto questo, ove sia dimostrata la mancata presentazione del rendiconto e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio di una società di persone possa far valere il danno subito in via diretta ed immediata e, conseguentemente, possa agire direttamente nei confronti dell’amministratore per farne valere la responsabilità extracontrattuale in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 2395 del codice civile. Questo è il principio di diritto affermato, da ultimo, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1261/2016.
Sottolinea infatti la Suprema Corte come, ai sensi dell’art. 2262 del codice civile, nelle società di persone il diritto alla divisione e distribuzione degli utili sia subordinato all’approvazione del rendiconto. Ne consegue che la mancata percezione degli utili dovuta al mancato assolvimento del corrispondente obbligo da parte del socio amministratore, comporta la lesione del diritto anzidetto e può dunque essere fatta valere dal singolo socio come danno diretto ed immediato.