Il trasferimento dei crediti da lavoro nella fusione per incorporazione
Lavoriamo da tanti anni per una s.p.a. A febbraio è stata incorporata da una s.r.l. (facendo un aumento di capitale); ora la nuova società chiede un concordato in bianco, però il mio debito era con la vecchia società, possono passare il mio credito a nuova società senza neppure avvertire?
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ. (nel testo risultante dalla riforma del diritto societario del 2003) la fusione tra società non determina l'estinzione delle società che vi partecipano, né crea un nuovo soggetto giuridico, ma rappresenta una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.
La società risultante dalla fusione assume, pertanto, i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione, sì che il nuovo soggetto unificato diviene centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti.
Per quanto concerne i diritti dei lavoratori, l'incorporazione di una società in un'altra viene ritenuta assimilabile al trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ. Ai sensi del primo comma di quest'ultima disposizione, in particolare, il rapporto di lavoro continua con il cessionario (ovverosia con la società risultante dalla fusione) ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Dal combinato disposto delle due disposizioni sopra richiamate, deriva, pertanto, che, nell'ipotesi di fusione per incorporazione di due società, i rapporti di lavoro esistenti alla data della fusione proseguono con la società risultante dall'operazione, che subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo all'incorporata. La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che il proseguimento dei rapporti di lavoro della società incorporata preesistenti alla fusione non necessita del consenso da parte dei lavoratori e che questi ultimi potranno far valere nei confronti della società risultante dalla fusione i diritti maturati in precedenza.
Secondo quanto disposto dalla legge non ritengo, pertanto, che l'intervenuto trasferimento del Suo credito alla società risultante dalla fusione per incorporazione necessiti del Suo consenso.