Risarcimento del danno: termini di prescrizione
I termini prescrizionali in tema di richiesta di risarcimento del danno per prestazioni mediche sono c.d. "binari".
Sono infatti previste:
una responsabilità di natura extracontrattuale dei medici, la quale risponde ad un prescrizione di 5 (cinque) anni, che rispone al dettato dell'art. 2947 cod. civ.: "il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato".
una responsabilità di natura contrattuale dell'ospedale o della struttura sanitaria, che prevede un termine di prescrizione più ampio, ovvero decennale (10), in coerenza con il dettato dell'art.2946 codice civile: "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".
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Da quanto espone sussisterebbe pertanto la legittimità, almeno in termini prescrizionali, della domanda.
Consideri, in ogni caso, che anche laddove intervenuta la prescrizione, questa deve eventualmente essere eccepita dalla controparte.
Sono fondamentali in tali vicende tutte le allegazioni documentali dell'iter clinico e medico e una visita medico legale per stabilire l'entità del danno biologico permanente, del danno da inabilità parziale temporanea e soprattuto del nesso causale tra il fatto illecito dei sanitari e i danni sopra citati.