Il rinnovo tacito della snc di anno in anno ne determina la durata a tempo indeterminato?
La clausola in esame appare riconducibile ad un’ipotesi di c.d. clausola di rinnovazione, idonea a determinare la proroga tacita convenzionale (dunque, per accordo dei soci) della società.
Solitamente, dette clausole dettano anche il termine entro cui ciascun socio avrà la possibilità di dare disdetta alla proroga. Ed infatti, la proroga in questione potrà trovare attuazione solo nel caso in cui tutti i soci acconsentano alla prosecuzione delle attività sociali e, dunque, non esercitino la facoltà di disdetta ad essi spettante.
Viceversa, nell’ipotesi di esercizio della facoltà di disdetta anche da parte di uno solo dei soci, verrebbe automaticamente a cessare ogni possibilità di nuova proroga del termine della società, con conseguente scioglimento della stessa per compimento del termine di durata nell’atto costitutivo.
Ciò premesso si ritiene, pertanto, che debba escludersi che la società sia stata contratta a tempo indeterminato, non potendo prescindere la sua maggiore, eventuale durata dalla volontà dei soci medesimi, da esprimere di anno in anno successivamente al 2030.