Effetti della morte del socio di snc sulla ragione sociale dell'impresa
Buongiorno, io e mio marito avevamo una snc. Mio marito è deceduto e mio figlio vuole entrare al suo posto con una quota mini, anche solo per l'1% poichè lui ha già una occupazione.
Possiamo mantenere la stessa ragione sociale e partita iva? Grazie in anticipo
L'art. 2284 c.c. sancisce che, in caso di morte di uno dei soci, i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
A sua volta, in relazione alla ragione sociale, l’art. 2292 c.c. prevede che: “La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono”.
In sostanza, dunque, gli eredi possono consentire la permanenza del nome del socio defunto nella ragione sociale della s.n.c.: a tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha altresì precisato che “In tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili” (Cass. civ. n. 18409/2014).
Naturalmente, pertanto, il subentro dell’erede nella s.n.c. non comporterà di per sé la necessità di modificare la partita iva della società.
Orientamenti contrapposti si registrano, viceversa, con riguardo alla ragione sociale: ed infatti, parte della dottrina interpreta i due commi del summenzionato art. 2292 cod. civ. in modo autonomo ed indipendente, affermando che, se da un lato è ben possibile, con il consenso degli eredi, mantenere nella ragione sociale il riferimento al socio defunto, dall’altro sarebbe pur sempre necessario, ai sensi del primo comma della disposizione, modificare la ragione sociale aggiungendo il nome di almeno un socio attuale.
Quest’ultima, seconda opzione sembrerebbe peraltro preferibile per ragioni di tutela del legittimo affidamento del terzo in ordine all’effettiva composizione della compagine societaria.