può il socio esercitare il recesso in caso di acquisizione di quote per mutamento dello statuto?

Buonasera, ho una srls con Consiglio di Amministrazione. Il Sistema di amministrazione adottato è un‘amministrazione pluripersonale collegiale a tempo indeterminato che è costituita da 3 soci e composta nella seguente maniera: Socio 1: 51% Presidente del Cda/Ammministratore Socio 2: 24,50% Consigliere del Cda Socio 3: 24,50% Consigliere del Cda Nel caso il Socio 2 ceda la sua quota a valore nominale al socio 3 con un atto notarile, Potrà il socio 3 esercitare il diritto di recesso per cambiamento dello statuto? Grazie 

Diritto delle società. Che cos'è e come funziona? (17/02/2020)
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Autore:
Avvocato Paolo Carpani
Condominio, Locazioni commerciali, Locazioni ad uso abitativo, Diritto delle società. Che cos'è e come funziona?, Immobili
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Risposta:

Il quesito da Lei proposto riguarda il diritto di recesso di una SRLS, in combinato con una cessione di quote fra soci.

In proposito il diritto di recesso da una Srl (norma applicabile anche alle SRLS) è disciplinato dall’art. 2473 del codice civile, i quali primi due commi prevedono che: L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.”.

In particolare poi, l’art. 2468 del codice civile così disciplina le quote di partecipazione: Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

Appare pertanto necessario l' esame dell’atto costitutivo e dello statuto sociale.

 

Avvocato Paolo Carpani

 

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