Quando il socio di Srls può esercitare il recesso e quali norme regolano la liquidazione della quota
Il quesito da Lei posto riguarda il diritto di recesso di socio di società a responsabilità limitata (semplificata o meno, la normativa è applicabile alle due ipotesi).
L’istituto è disciplinato dall’art. 2473 del codice civile, ai sensi del quale: “L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società".
Va pertanto rilevato in primo luogo che l’Atto costitutivo e lo Statuto sociale prevedono i casi in cui è consentito al socio di recedere. Il presente articolo dispone in ogni caso delle ipotesi di recesso consentite per legge, nonché espone le modalità ed i tempi con i quali il recesso deve essere comunicato alla società.
Al verificarsi di una delle condizioni previste, ed esercitato il diritto nei modi previsti dalla legge, il socio che recede ha diritto alla liquidazione della propria quota, liquidazione che tuttavia, come prevede la legge, va determinata tenendo conto del valore di mercato della quota di partecipazione al momento della dichiarazione di recesso. E’ da escludersi pertanto un rimborso al valore nominale della partecipazione, ma un rimborso parametrato al valore della quota al momento della dichiarazione di recesso, con tutte le ovvie conseguenze relative ad uno stato di grave passività della società.
Qualora non sia possibile rimborsare la quota sociale, determinata nelle modalità sopra indicate, la legge prevede che la società sia posta in liquidazione, a meno che la società revoca la delibera che legittima il recesso ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Avvocato Paolo Carpani