Compensazione tra credito per il recesso del socio e debito societario di società in liquidazione
L'estinzione di un debito per compensazione è ammessa tra due soggetti, di cui l'uno risulti obbligato verso l'altro.
E' necessaria, pertanto, la reciprocità dei debiti e dei crediti. La legge distingue poi tra compensazione legale (operante tra crediti omogenei, liquidi ed esigibili); giudiziale (disposta dal Giudice al ricorrere delle predette condizioni); e volontaria (operante a prescindere dalla sussistenza dei requisiti previamente elencati).
Nel caso prospettato, il debito nei confronti della società in liquidazione (per semplicità espositiva, società "A"), appartiene alla s.r.l. debitrice (società "B"), di cui il socio detenente la quota del 40% (socio "B"), è parimenti socio. Il debito in questione nei confronti della società A non è, dunque, del socio B, ma della società B; non è possibile, pertanto, effettuare la compensazione del valore di liquidazione della quota cui avrebbe diritto il socio B recedente da A, con il debito della società B nei confronti della società A, venendo a mancare l'indefettibile requisito della reciprocità delle obbligazioni in quanto soggetti diversi.
Si aggiunga, inoltre, che alcuni autori dubitano addirittura della stessa legittimità del recesso esercitato in costanza di liquidazione.
Potrebbe, eventualmente, essere presa in considerazione l'opportunità di realizzare un'operazione complessa, come un accollo del debito della società B da parte del socio B: in tal modo, il socio B diventerebbe, al contempo, creditore di A per la liquidazione della quota e debitore in ragione del debito della società B accollatosi. Anche in questo caso, comunque, la compensabilità delle poste creditorie dovrebbe essere attentamente valutata anche alla luce dello stato di liquidazione della società A e, dunque, della compatibilità di siffatta operazione con le priorità liquidatorie di A.