Sono amministratore di comodo di Srl. Rispondo dell'operato sociale e come posso risolvere?
Buongiorno, All’età di 18 anni, inconsapevolmente (non avevo la minima idea di cosa stessi firmando!) ho firmato per essere legale rappresentante di una Srl che però gestisce in tutto e per tutto mio padre, voglio essere svincolata e chiudere tutte. Come è possibile? Inoltre ho fatto da garante e ho firmato per un prestito e ora IFIS banca chiede a me 12.000€ che non sono mai stati pagati, sempre garante per mio Padre e di questa cosa non ricordo nemmeno di aver firmato sinceramente. La mia domanda è: posso avviare una qualsiasi procedura per dichiarare che io sono inconsapevole e che non sapevo nulla di quello che andavo a firmare? Lo so che a 18 anni si è maggiorenni e quindi “consapevoli” ma sinceramente io a 18 anni non sapevo minimamente a cosa sarei andata incontro!
Il quesito da Lei proposto riguarda il fenomeno del cosiddetto amministratore occulto (o di fatto) di Società di capitali e dei suoi rapporti con l’amministratore di diritto (o di comodo) che non esercita un effettivo potere gestorio.
In proposito va da subito evidenziato come alcune recenti sentenze di legittimità e di merito emesse, sia in campo civile che in campo penale, hanno precisato e delineato l’orientamento, ormai oggi prevalente in giurisprudenza, secondo il quale il cosiddetto amministratore di comodo, nominato nell’ambito di una società di capitali, non può invocare tale sua posizione (di non concreta attività di gestione) per essere ritenuto indenne da una responsabilità (in concorso con chi ha di fatto operato) conseguente ad atti di mala gestio compiuti da terzi o, comunque, non impediti dal medesimo.
In altre parole, gli amministratori di diritto (anche se nominati per ragioni semplicemente formali e “scalzati” dal loro ruolo dai cosiddetti amministratori occulti o di fatto) sono investiti di una vera e propria posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato (il patrimonio sociale); con la conseguenza che è configurabile, in capo ai medesimi, una responsabilità in tutti i casi in cui sia accertata la violazione anche solo dell’obbligo di vigilare e di attivarsi in presenza di condotte pregiudizievoli per la società o per i creditori.
In merito, poi, al coinvolgimento del cosiddetto amministratore di comodo, per la giurisprudenza prevalente la condotta che legittima l’esercizio dell’azione di responsabilità, ai sensi dell’art.2476 del codice civile, si riscontra, non solo nell’effettiva eventuale commissione di atti pregiudizievoli, ma anche (e soprattutto) nella omissione di controlli derivanti da prescrizioni di legge (appunto gli obblighi di vigilanza e di intervento di cui sopra); prescrizioni che avrebbero imposto all’interessato comportamenti idonei ad impedire o quantomeno denunciare le illegittime iniziative di mala gestio poste in essere dall’amministratore di fatto.
Pertanto, per tornare al quesito da Lei posto, per porre termine alla posizione di amministratore di comodo della Società sarebbe necessario dare le dimissioni dalla carica conferita (anche se ciò non La esenta da responsabilità per l’operato pregresso della Società), nonchè recedere dalla qualifica di socio della Società, con tutte le conseguenze relative alla liquidazione della quota sociale. In proposito è opportuno l’esame della documentazione relativa alla Società, con particolare riferimento al suo Atto Costitutivo ed allo Statuto.