Società accomandita semplice: esclusione Amministratore
Salve io faccio parte di una s.a.s. di 3 persone in parti uguali (bar) l amministratore negli ultimi mesi e andato un pò fuori di testa costringendo l altro socio an abbandonare tale società quindi adesso siamo in 2 volevo sapere c è una soluzione per sbatterlo fuori velocemente prima che mandi l azienda a rotoli visto che si ubriaca e non è in grado di gestire più la situazione a livello di dipendenti contabile ecc. ecc. attendo risposta grazie saluti....
Diritto delle società. Che cos'è e come funziona?
(02/02/2018)
Avvocato Livia Achilli
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Risposta:
In merito al quesito sottoposto alla nostra attenzione, occorre premettere che nelle società di persone – tra le quali rientra la Società in Accomandita Semplice, l’esclusione del socio può avvenire in due casistiche, ovvero esclusione di diritto ed esclusione facoltativa. L’esclusione di diritto del socio è disciplinata dall’art. 2288 del Codice Civile, ed è prevista nei casi in cui il socio è dichiarato fallito, oppure nel caso in cui il creditore particolare del socio abbia ottenuto la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2270 del Codice Civile. Non pare, nel caso rappresentatoci, che possa configurarsi una causa di esclusione di diritto del socio. L’esclusione facoltativa del socio, invece, viene deliberata agli altri soci ed è prevista nei seguenti casi: 1) gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale; 2) l’impossibilità per il socio di eseguire il conferimento promesso; 3) mutamenti nello stato personale del socio. Ferma restando le necessità di approfondire le condotte del socio che stanno creando problemi alla società anche dal punto di vista gestionale, oltreché verificare i contenuti dell’atto costitutivo e dello statuto della società, sembrerebbe che, nel caso prospettato, si possa pensare di contestare al socio amministratore gravi inadempienze derivanti dalla legge o dal contratto sociale quali, ad esempio, proprio la mala gestio relativamente alla contabilità e alla gestione dei rapporti con i dipendenti. Si tenga presente, infine, che nel caso in cui si riuscisse a giungere all’esclusione del socio, trovandosi nell’ambito di una Società in Accomandita Semplice con unico socio (ovvero Lei), opererebbe l’art. 2323 del Codice Civile in materia di scioglimento della società. A norma di detto articolo, infatti, la società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. In particolare, se vengono a mancare tutti i soci accomandatari, per il periodo di sei mesi dall’esclusione del socio accomandatario gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio, in ogni caso, non assume la qualità di socio accomandatario. Alla luce di quanto argomentato, pertanto, parrebbe percorribile la strada per giungere alla esclusione del socio, ma sarà necessario valutarne attentamente i presupposti sulla base dei fatti concreti che potrebbero condurre a tale azione, ferma restando anche la necessità di valutare i passaggi societari successivi alla ipotetica esclusione.
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