Come posso recedere da Sas quale socio accomandante e quali sono i miei diritti?
Buongiorno, sono una socia accomandante di una S.a.S, vorrei recedere dalla società. Cosa devo fare? E, non devo pagare nulla? Grazie per la Vostra cordiale attenzione. Distinti saluti
Il quesito da Lei proposto riguarda la disciplina delle società di persone, con particolare riferimento al recesso del socio accomandante di S.a.s.
In proposito va subito richiamato quanto disposto dall’articolo 2285 del codice civile, ai sensi del quale: “Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi”.
Con riguardo alla durata della società (primo comma del suddetto articolo), la giurisprudenza ha ritenuto che, allorché la scadenza della società superi ampiamente la normale durata della vita umana, il socio possa recedere in qualsiasi momento, salvo l'onere del preavviso di almeno tre mesi, di cui al terzo comma del suddetto articolo.
Sempre per indirizzo costante della giurisprudenza, la dichiarazione di recesso da società personale è atto unilaterale recettizio, costituita da una manifestazione di volontà da portare a conoscenza di tutti gli altri soci (ad esempio con lettera raccomandata inviata a tutti i soci) che risulti incompatibile con la prosecuzione del rapporto sociale. Essa non ha carattere formale e può risultare anche da un comportamento concludente, purché inequivocabilmente diretto al recesso dalla società.
Il recesso può, inoltre, essere esercitato, come previsto dal secondo comma dell’art. 2285, nelle ipotesi previste dal contratto sociale (atto costitutivo e statuto) ovvero allorché sussista giusta causa, laddove per giusta causa la giurisprudenza intende l’altrui violazione di obblighi contrattuali ovvero la violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che riguardino la natura fiduciaria del rapporto fra soci.
Va infine ricordato che, come prescrive l’art. 2289 del codice civile: “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto”.
Avvocato Paolo Carpani